Autovelox non omologati: a che punto siamo? Quando vanno annullate le multe?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero interessante che, nonostante abbia già fatto molto discutere, sembra essere in continua evoluzione.
Il tema è quello degli autovelox non omologati e della validità delle multe irrogate a seguito delle rilevazioni dagli stessi effettuate.
Sul punto, anche la Corte di Cassazione, con una pronuncia destinata a fare la storia (pronuncia n. 10505/2024), ha sancito che la sanzione irrogata ad un automobilista era da ritenersi assolutamente irregolare, provenendo da un sistema di rilevamento della velocità soltanto autorizzato e non anche omologato.
A fronte di questa pronuncia, sono stati davvero tantissimi gli utenti della strada che hanno deciso di impugnare i verbali ricevuti, spesso ottenendo delle pronunce favorevoli.
Ma ad oggi, è stata adottata una disciplina univoca in tema di omologazione degli autovelox? Facciamo chiarezza.
In effetti, l’art. 142 del Codice della Strada afferma che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, formula che sembra dissipare ogni dubbio circa il fatto che, affinché la multa possa considerarsi valida, è necessario che la violazione del limite sia stata rilevata da un apparecchio omologato.
Ciò premesso, è bene chiarire la sostanziale differenza tra autorizzazione ed omologazione.
Mentre l’approvazione riguarda sostanzialmente l’autorizzazione all’installazione dell’autovelox, l’omologazione è una certificazione che concerne il rispetto da parte dell’apparecchio degli standard previsti per il suo corretto funzionamento.
Dunque, affinché la sanzione possa dirsi regolarmente comminata, è necessario che la strumentazione sia dotata di entrambe le certificazioni.
Questo pone non pochi problemi se si considera che la stragrande maggioranza dei sistemi di rilevamento della velocità presenti in Italia sono stati approvati ma non anche omologati, con la conseguenza che – difettando uno dei requisiti necessari per la regolarità delle sanzioni – le multe dagli stessi derivanti ben potrebbero essere annullate previa impugnazione da parte del soggetto sanzionato.
A complicare le cose, tuttavia, è intervenuta una comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicata anche sul sito del Ministero, secondo il quale non sussiste alcun obbligo legale di omologazione per tutte le apparecchiature.
Infatti, secondo il Ministero, la procedura di approvazione e di omologazione sono tra loro alternative e quindi il fatto che sino ad ora si sia scelto solo di approvare gli autovelox e non anche di omologarli è perfettamente lecito.
Il quadro, tuttavia, si è complicato ancor di più a fronte delle risultanze del censimento nazionale degli autovelox che hanno evidenziato come solo circa il 29% degli apparecchi censiti risulta omologato.
Questo dato allarmante ha sicuramente reso evidente la necessità di una regolamentazione tecnica e fortunatamente il 31 gennaio scorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la bozza del decreto con cui, tra le altre cose, vengono definite e disciplinate le procedure di omologazione dei dispositivi.
Non ci resta che attendere.
COSA NE PENSO IO?
Il fatto che dopo tanto tempo ci sia stato un movimento concreto per disciplinare il tanto astioso tema dell’omologazione degli autovelox è sintomatico della necessità, ora più che mai, di una disciplina chiara e scevra da interpretazioni.
Ora non ci resta che attendere che il decreto venga notificato alla Commissione Europea affinché questa possa prenderne visione e valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.

