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Bonus Vacanze: chiariamo alcuni dubbi

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L'avvocato Fulvia Fois precisa l'utilizzo del bonus vacanze: vale fino al 31 dicembre 2021 ma doveva essere richiesto entro il 2020

Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di alcune novità riguardanti il cosiddetto bonus vacanze introdotto lo scorso anno con il Decreto Rilancio e volto ad incentivare il turismo italiano, così fortemente compromesso dalle restrizioni e dai divieti dovuti al Covid 19.
Innanzitutto vi segnalo che è stata prevista non solo la possibilità di utilizzare il bonus anche presso agenzie di viaggi e tour operator, ma di poterlo fare fino al 31 dicembre 2021, quindi, chi ha chiesto il bonus entro il 31 dicembre 2020, potrà usufruirne anche durante prossima stagione invernale.
Il problema, però è proprio questo: il sussidio poteva essere richiesto entro e non oltre il 31 dicembre 2020, per cui chi non era a conoscenza del suddetto termine si è chiesto se vi sia la possibilità di presentare ancora la domanda: purtroppo la risposta, almeno per ora, non può che essere negativa dal momento che la normativa nulla prevede al riguardo e anche le domande per ottenere lo sconto sui servizi offerti dalle strutture aderenti e la detrazione da inserire nella dichiarazione dei redditi sono chiuse.

I dubbi, tuttavia, non sono sorti soltanto per i “ritardatari delle istanze” ma anche per chi, pur avendo presentato correttamente la domanda ed avendo ottenuto il bonus non ha potuto usufruirne ad esempio perché impossibilitato a partire.
Per questo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/bonus-vacanze-guida una guida completa al fine di chiarire i punti più oscuri della norma.

Eccovi allora alcune domande che potrebbero essere utili per chiarire alcuni dubbi importanti.
Se dopo aver ottenuto il bonus non posso più partire, posso regalare il mio bonus ad altri?
Purtroppo, la normativa prevede che il bonus possa essere utilizzato soltanto per la fruizione di un soggiorno turistico e nel momento del pagamento di tale soggiorno alla struttura ricettiva (o intermediario di viaggi), non essendo consentiti utilizzi diversi da questo e di conseguenza non sarà possibile “cedere” il bonus ad amici o parenti che non appartengono al nostro nucleo familiare.
Tuttavia parrebbe esserci un’eccezione per i componenti della stessa famiglia.
È previsto, infatti, che il bonus vacanza possa essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia anche l’effettivo fruitore del sussidio.
Ciò significa, ad esempio, che il bonus vacanze richiesto da un padre di famiglia, potrà essere utilizzato senza problemi dal figlio dello stesso se appartenente al medesimo nucleo familiare.
Ne deriva implicitamente che il componente del nucleo familiare Isee che effettua il pagamento può non coincidere con chi intende fruire del bonus vacanze ed il cui codice fiscale viene riportato sulla fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale e che, per poter usufruire del bonus non è necessario che l’intera famiglia partecipi al soggiorno o alla vacanza.
In ogni caso è bene precisare che qualora il cittadino sia impossibilitato a partire e quindi ad usufruire dello sconto, l’importo del bonus vacanze non può essere oggetto di rimborso da parte dell’operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno dal momento che, potendo essere utilizzato in un’unica soluzione e senza possibilità di frazionamento, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

Come sappiamo, il bonus è riservato alle famiglie con Isee del servizio turistico e, per il restante 20%sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.

Ma in caso di genitori separati, a chi spetta il bonus vacanze?
In questo caso, la detrazione del bonus vacanze può essere fruita nella dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha nel nucleo familiare ai fini Isee il figlio a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata.

COSA NE PENSO IO?
Credo che la decisione di “aiutare” le famiglie italiane a concedersi un momento di svago congiuntamente al tentativo di sostenere il settore del turismo sia davvero importantissimo e lodevole ma credo altresì che sia necessario prevedere un ulteriore termine per permettere anche a chi non ha potuto, o semplicemente riteneva di non poter richiedere prima il beneficio.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.
                                                                                                                                                                                                                                                          AVVOCATO FULVIA FOIS
 



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