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Bullismo a scuola, quali responsabilità per gli insegnanti?

Bullismo a scuola, quali responsabilità per gli insegnanti?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema delle azioni violente o intimidatorie compiute in ambiente scolastico

Care lettrici e cari lettori, la rubrica di questa settimana ci fa riflettere su uno dei più grandi pericoli per i nostri ragazzi che, purtroppo, è in continua e dilagante espansione.

Sto parlando del bullismo, termine con il quale si stanno ad indicare un insieme di azioni violente e intimidatorie poste in essere da uno o più soggetti – anche giovanissimi – nei confronti di una vittima che spesso si individua in un compagno di classe.

Sputi in faccia, offese, minacce, calci e intimidazioni sono soltanto alcuni dei comportamenti idonei ad integrare il bullismo che, quotidianamente, centinaia di ragazzi negli Istituti di tutta Italia si trovano a dover subire.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è più volte intervenuta in merito condannando questo spregevole fenomeno e sancendo che,in determinate ipotesi, il bullismo può assumere gli estremi di un vero e proprio reato come, ad esempio, il reato di violenza privata o il reato di lesioni personali.

Ma, nel caso in cui le condotte siano poste in essere in ambito scolastico, quali profili di responsabilità si possono delineare?

Appurata la gravità delle condotte, resta da chiedersi se e in che modo gli insegnanti siano chiamati a rispondere degli atti di violenza e sopraffazione posti in essere dagli alunni all’interno dell’ambiente scolastico.

In primo luogo, occorre precisare che le condotte lesive perpetrate da un alunno in danno di un altro possono far sorgere una responsabilità civile del corpo docente.

L’art. 2048 del Codice Civile sancisce che il padre, la madre o il tutore sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito del minore con lo stesso convivente o sottoposto alla sua tutela.

Nel caso degli insegnanti, dal momento in cui il minore varca la recinzione dell’Istituto Scolastico e sino al termine delle lezioni, questi debbono sorvegliare ciascun alunno ed eventualmente, intervenire al fine di evitare l’insorgere di situazioni pericolose.

Ne deriva che, se il fatto è commesso durante il periodo di tempo in cui il minore doveva essere sottoposto alla vigilanza del docente, questi sarà tenuto a risarcire il danno dallo stesso cagionato, a meno che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

E dal punto di vista penale, invece, ci sono responsabilità?

Occorre preliminarmente evidenziare che, dal momento che l’attività didattica rientra appieno nella nozione di pubblica funzione, gli insegnanti, così come il dirigente scolastico assumono, proprio nello svolgimento dell’insegnamento, la qualifica di pubblico ufficiale e, in quanto tali, hanno precisi doveri.

Tra questi, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona che ha commesso il fatto.

Oltre a ciò, rilevanti risultano essere anche l’art. 40 del Codice Penale, il quale sancisce che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo e l’art. 43 del Codice Penale nella parte in cui individua un profilo di responsabilità colposa del soggetto quando il fatto sia commesso per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ciò significa che possono avere rilevanza penale non soltanto le condotte attive ma anche le condotte omissive come ad esempio quella dell’insegnante che non vigilando o non vigilando in maniera adeguata gli studenti, permette il verificarsi dell’evento dannoso (lesioni personali, percosse o minacce di un alunno nei confronti di un altro).

COSA NE PENSO IO?

Pur essendo vero che la quasi totalità delle condotte integranti il bullismo trova collocazione all’interno di fattispecie di reato tipicamente previste dal nostro Codice Penale, occorre necessariamente considerare che spesso queste rischiano di essere solo parzialmente applicate in forza della giovane età dei colpevoli, con conseguente impunità degli stessi.

È assolutamente indiscusso che il bullismo vada affrontato e annientato in ogni sua forma; tuttavia, dobbiamo chiederci se questo approccio sia effettivamente il più corretto ed efficace.

Il legislatore non interviene direttamente e sempre più spesso si deferisce alle scuole il compito di intervenire per arginare il fenomeno e sostenere le giovani vittime.

Questo è sicuramente un passo necessario ma non sufficiente, per questo credo sia importante un intervento sinergico di Istituzioni, scuole e famiglie.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Avv. Fulvia Fois

 



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