Chiedere separazione e divorzio insieme? Si può!

Care lettrici e cari lettori, oggi voglio parlare con voi di un argomento davvero importante di cui, tuttavia, non molti sono a conoscenza, ovvero la possibilità, per i coniugi, di chiedere la separazione e il divorzio nello stesso procedimento.
Si tratta di una possibilità introdotta nel nostro ordinamento dalla c.d. “riforma Cartabia” entrata in vigore nel 2023.
Prima di questa riforma, i procedimenti per chiedere la separazione e il divorzio erano separati, ragion per cui le rispettive domande dovevano essere proposte con autonomi ricorsi, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
In particolare, i coniugi dovevano chiedere la separazione (giudiziale o consensuale), attendere il decorso dei termini previsti, e solo allora potevano proporre la domanda di divorzio.
Due ricorsi e due procedimenti distinti, con tutto ciò che ne conseguiva in termini di costi, attese e stress emotivo.
Oggi le cose sono cambiate.
L’ art. 473-bis.49 del Codice di Procedura Civile stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, insieme a tutte le domande a questa connesse.
In altre parole: separazione e divorzio possono essere chiesti insieme, in un unico ricorso.
Ciò premesso, è comunque opportuno chiarire che, anche se la domanda di divorzio può essere presentata insieme alla domanda di separazione, essa non è immediatamente efficace.
La domanda di divorzio, infatti, è procedibile soltanto dopo che siano decorsi dodici mesi dalla data dell’udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale, ovvero sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Ma se bisogna comunque attendere, qual è il vantaggio concreto del presentare congiuntamente la domanda di separazione e quella di divorzio?
Innanzitutto, come anticipato, il procedimento è unitario e molti adempimenti compiuti nella fase della separazione, come ad esempio la redazione e il deposito del ricorso o la costituzione in giudizio, il deposito dei documenti sull’assetto patrimoniale, le prove già assunte e persino il tentativo di conciliazione valgono anche per il giudizio di divorzio.
In questo modo, le stesse questioni (es. misura dell’assegno per i figli, assegnazione casa familiare) vengono valutate una volta sola, sulla base di un’unica istruttoria, con la possibilità di modulare gli effetti economici nei diversi capi di sentenza (separazione e divorzio).
Ciò riduce il rischio di contrasti o incertezze applicative tra titolo di separazione e titolo di divorzio, specie in fase esecutiva.
È possibile presentare un unico ricorso per entrambe le domande anche nel caso in cui i coniugi vogliano separarsi consensualmente?
Assolutamente sì, anche in caso di procedimento su domanda congiunta, ai sensi del nuovo art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi possono presentare un unico ricorso che contenga contestualmente le condizioni della separazione e quelle del futuro divorzio.
COSA NE PENSO IO?
Avere un unico procedimento significa — per i coniugi — meno udienze, meno costi e meno incertezze. Tuttavia, è sempre bene rivolgersi ad un professionista per capire se questa soluzione può fare al caso vostro.
Avv. Fulvia Fois

