Come va ripartito l’assegno unico per i figli? Interviene la Cassazione

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un’interessantissima e recentissima pronuncia della Corte di Cassazione in tema di assegno unico e universale per i figli e di come deve essere gestito quando i genitori sono separati, divorziati o non conviventi.
L’assegno unico e universale è una misura economica riconosciuta con importi graduati in base all’ISEE, a tutte le famiglie con figli a carico fino al compimento del 21° anno di età.
L’art. 6, comma 4 del d.lgs. 230/2021 che ha introdotto l’assegno unico, stabilisce che questo è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, invece, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Sul punto, tuttavia, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in un caso di divorzio nel quale era stato disposto l’affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre.
L’assegno unico era stato ripartito in parti uguali tra i due genitori, in quanto entrambi titolari della responsabilità genitoriale in regime di affidamento condiviso.
Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 4672/2025), la Suprema Corte ribadisce che, anche in caso di affidamento condiviso, l’assegno unico dovrebbe essere attribuito integralmente al genitore collocatario, cioè al genitore presso cui il minore vive prevalentemente e che sostiene le spese quotidiane.
La Cassazione, con ordinanza n. 16632 del 27.05.2026 afferma infatti che l’assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.
Proprio avuto riguardo alle finalità per cui è stato previsto, la Cassazione ha ritenuto più corretto attribuire l’assegno unico al genitore collocatario del minore, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.
Su queste basi, continua la Suprema Corte, nel caso in esame, la decisione della Corte d’Appellonon è condivisibile in quanto non risponde alle citate finalità dell’assegno unico.
Insomma, secondo la Corte, anche in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, l’assegno può essere attribuito integralmente al genitore collocatario, nell’esclusivo interesse del minore e salvo diverso accordo tra le parti.
Ma allora, se l’assegno unico è percepito in via esclusiva dal genitore collocatario, l’altro può chiedere una riduzione del mantenimento?
Sul punto, la Suprema Corte era già intervenuta in precedenza affermando che l’assegno unico non sostituisce il contributo al mantenimento, ma comunque incide sull’equilibrio economico complessivo e pertanto, il fatto che l’assegno sia percepito dal genitore collocatario può rilevare nella quantificazione del contributo dovuto dall’altro genitore, ma non elimina il suo obbligo di concorrere proporzionalmente alle esigenze del figlio (Cassazione, n. 17373/2025).
COSA NE PENSO IO?
La decisione della Corte di Cassazione ci fa capire come il diritto di famiglia sia un ambito in continua evoluzione, nel quale le norme devono essere lette alla luce della loro funzione e delle concrete esigenze dei soggetti coinvolti, in particolare i minori, il cui supremo interesse deve fungere da principio guida non solo nelle scelte dei genitori, ma anche nell’applicazione della leggeda parte dei giudici.
Avv. Fulvia Fois

