D.LGS 231/2001
RESPONSABILITA' PENALE DELLE IMPRESE e MODELLI ORGANIZZATIVI
D.LGS 231/2001: Modelli Organizzativi e protocolli operativi
La responsabilità penale delle imprese a fronte dei reati presupposto commessi da figure apicali dell'azienda nell'interesse e/o a vantaggio di quest'ultima.
Ecco cosa le imprese devono sapere per tutelarsi dalla responsabilità penale
DIRITTO E TUTELA 3.0 ROVIGO L’avvocato Fulvia Fois spiega le responsabilità amministrativa e penale delle società a seguito della commissione di un reato presupposto quando è stato commesso dalla figura apicale nell’interesse o vantaggio della società

Cari lettrici e lettori,
come vi sarà già noto, sempre più frequenti sono diventati i casi giudiziari in cui le società sono state chiamate a rispondere direttamente dei reati commessi da loro figure apicali e/o di vertice allorquando il reato commesso nell’interesse o a vantaggio della società rientri tra quelli indicati come reato presupposto dal D.lgs 231/2001.
Ritengo personalmente che le aziende non possano più ignorare il grave rischio di poter subire le gravi conseguenze sia pecuniarie che interdittive che possono derivare dalla loro condanna.
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento giuridico, oramai circa 16 anni fa, il principio della responsabilità penale della persona giuridica conseguente alla commissione di un reato da parte delle figure di vertice e dalle persone sottoposte alla vigilanza di queste figure (dipendenti, fornitori ecc.) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
In altri termini, ha configurato una responsabilità amministrativa a carico degli enti in ipotesi predeterminate (ossia allorquando si verifica un reato presupposto ricompreso esclusivamente tra quelli specificatamente indicati nell’elenco del decreto). E’ una responsabilità penale, ancorché definita come amministrativa, analoga a quella penale o civile delle persone fisiche, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso o tentato il reato.
Ovviamente, per escludersi la responsabilità dell’ente, dovrà dimostrarsi che il reato presupposto non è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società. Basta anche uno solo di questi due criteri per aversi la responsabilità dell’ente.
A chi si applica questa normativa?
Si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Quali i principali reati presupposto?
Tra i reati inclusi nel Decreto Legislativo 231/01 rientrano la corruzione, la concussione, la ricettazione, la frode ai danni dello Stato, i reati societari (ad es. false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea), l’omicidio colposo o gravi lesioni colpose connessi a violazione delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro.
Sono compresi anche il terrorismo, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù) e l’abuso di mercato, i delitti informatici e l’illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime”, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l’industria e il commercio, i delitti in materia di violazioni del diritto d’autore, l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, i reati ambientali e l’inquinamento del mare da parte delle navi, l’impiego di lavoratori stranieri irregolari.
Gli enti staranno in giudizio nella persona del loro legale rappresentante o mediante un procuratore speciale se il primo è imputato per il reato presupposto.
Quali le conseguenze nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs 231/2001?
Si tratta di una responsabilità che può avere importantissimi effetti sul patrimonio dell’ente e, di conseguenza, su quelli dei singoli soci e che nelle ipotesi più gravi può giungere sino alla revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività sociale o al commissariamento dell’ente.
Cosa devono fare immediatamente le aziende per tutelarsi al massimo?
Ritengo che le società, in aderenza a quanto previsto dal Decreto, debbano dotarsi senza ritardo di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che consenta loro, previa l’opportuna mappatura delle aree sensibili (varie tipologia di rischio nei diversi settori aziendali) di creare dei protocolli interni (no copia-incolla ma su misura) atti a prevenire, ai diversi livelli aziendali, la commissione dei reati presupposti oltre a favorire il lavoro successivo degli Organismi di Vigilanza interna il cui compito sarà pure quello di tenere aggiornati i modelli e di risolvere le diverse problematiche.
Detto Modello dovrà essere non solo redatto ma anche adottato dall’Ente il quale dovrà affidarsi ad un Organismo di Vigilanza (composto da membri sia interni che esterni alla società, che debbono essere dotati di comprovata esperienza ed appurata professionalità), munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che avrà il compito di vigilare e di aggiornare il Modello nonché di ricevere le segnalazioni anche in forma anonima nonché di informare e formare il personale, informare il C.D.A.
Ma quando l’Ente al verificarsi di un reato presupposto andrà esente da responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/2001?
L’ente andrà esente da responsabilità solo se darà prova:
1) di avere adottato ed attuato efficacemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231;
2) di aver affidato ad un Organismo di Vigilanza il controllo e l’aggiornamento di detto Modello;
3) che i protocolli contenuti nel Modello sono stati volontariamente elusi dal soggetto che era tenuto a rispettarli.
Quali le sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di condanna?
Le sanzioni cui è soggetto l’ente che non ottempera alle prescrizioni di cui al decreto posso essere pecuniarie (fino ad un milione e mezzo di euro) o interdittive.
La sanzione pecuniaria si applica sempre, con un numero di quote che tiene conto di vari fattori (gravità del fatto, responsabilità dell’ente, attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto).
Nei casi di particolare gravità, il giudice può prevedere anche l’applicazione di una o più sanzioni interdittive in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sempre obbligatorie:
- la chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- la interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
- il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l’esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
- la pubblicazione della sentenza.
E’ evidente la delicatezza e complessità delle previsioni obbligatorie contenute nel D.Lgs 231/2002 che debbono essere adottate dalle società, anche piccole, poiché le conseguenze in ipotesi di commissione di un reato presupposto, in assenza di un Modello organizzativo redatto e adottato può comportare l’applicazione di sanzioni talmente gravi da i paralizzare l’attività dell’Ente, colpirlo pesantemente a livello economico oltre che danneggiare la sua reputazione.
Conviene a mio parere prevenire in modo professionalmente responsabile anche per rendere più efficace la propria azienda.
come vi sarà già noto, sempre più frequenti sono diventati i casi giudiziari in cui le società sono state chiamate a rispondere direttamente dei reati commessi da loro figure apicali e/o di vertice allorquando il reato commesso nell’interesse o a vantaggio della società rientri tra quelli indicati come reato presupposto dal D.lgs 231/2001.
Ritengo personalmente che le aziende non possano più ignorare il grave rischio di poter subire le gravi conseguenze sia pecuniarie che interdittive che possono derivare dalla loro condanna.
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento giuridico, oramai circa 16 anni fa, il principio della responsabilità penale della persona giuridica conseguente alla commissione di un reato da parte delle figure di vertice e dalle persone sottoposte alla vigilanza di queste figure (dipendenti, fornitori ecc.) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
In altri termini, ha configurato una responsabilità amministrativa a carico degli enti in ipotesi predeterminate (ossia allorquando si verifica un reato presupposto ricompreso esclusivamente tra quelli specificatamente indicati nell’elenco del decreto). E’ una responsabilità penale, ancorché definita come amministrativa, analoga a quella penale o civile delle persone fisiche, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso o tentato il reato.
Ovviamente, per escludersi la responsabilità dell’ente, dovrà dimostrarsi che il reato presupposto non è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società. Basta anche uno solo di questi due criteri per aversi la responsabilità dell’ente.
A chi si applica questa normativa?
Si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Quali i principali reati presupposto?
Tra i reati inclusi nel Decreto Legislativo 231/01 rientrano la corruzione, la concussione, la ricettazione, la frode ai danni dello Stato, i reati societari (ad es. false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea), l’omicidio colposo o gravi lesioni colpose connessi a violazione delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro.
Sono compresi anche il terrorismo, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù) e l’abuso di mercato, i delitti informatici e l’illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime”, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l’industria e il commercio, i delitti in materia di violazioni del diritto d’autore, l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, i reati ambientali e l’inquinamento del mare da parte delle navi, l’impiego di lavoratori stranieri irregolari.
Gli enti staranno in giudizio nella persona del loro legale rappresentante o mediante un procuratore speciale se il primo è imputato per il reato presupposto.
Quali le conseguenze nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs 231/2001?
Si tratta di una responsabilità che può avere importantissimi effetti sul patrimonio dell’ente e, di conseguenza, su quelli dei singoli soci e che nelle ipotesi più gravi può giungere sino alla revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività sociale o al commissariamento dell’ente.
Cosa devono fare immediatamente le aziende per tutelarsi al massimo?
Ritengo che le società, in aderenza a quanto previsto dal Decreto, debbano dotarsi senza ritardo di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che consenta loro, previa l’opportuna mappatura delle aree sensibili (varie tipologia di rischio nei diversi settori aziendali) di creare dei protocolli interni (no copia-incolla ma su misura) atti a prevenire, ai diversi livelli aziendali, la commissione dei reati presupposti oltre a favorire il lavoro successivo degli Organismi di Vigilanza interna il cui compito sarà pure quello di tenere aggiornati i modelli e di risolvere le diverse problematiche.
Detto Modello dovrà essere non solo redatto ma anche adottato dall’Ente il quale dovrà affidarsi ad un Organismo di Vigilanza (composto da membri sia interni che esterni alla società, che debbono essere dotati di comprovata esperienza ed appurata professionalità), munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che avrà il compito di vigilare e di aggiornare il Modello nonché di ricevere le segnalazioni anche in forma anonima nonché di informare e formare il personale, informare il C.D.A.
Ma quando l’Ente al verificarsi di un reato presupposto andrà esente da responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/2001?
L’ente andrà esente da responsabilità solo se darà prova:
1) di avere adottato ed attuato efficacemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231;
2) di aver affidato ad un Organismo di Vigilanza il controllo e l’aggiornamento di detto Modello;
3) che i protocolli contenuti nel Modello sono stati volontariamente elusi dal soggetto che era tenuto a rispettarli.
Quali le sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di condanna?
Le sanzioni cui è soggetto l’ente che non ottempera alle prescrizioni di cui al decreto posso essere pecuniarie (fino ad un milione e mezzo di euro) o interdittive.
La sanzione pecuniaria si applica sempre, con un numero di quote che tiene conto di vari fattori (gravità del fatto, responsabilità dell’ente, attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto).
Nei casi di particolare gravità, il giudice può prevedere anche l’applicazione di una o più sanzioni interdittive in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sempre obbligatorie:
- la chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- la interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
- il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l’esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
- la pubblicazione della sentenza.
E’ evidente la delicatezza e complessità delle previsioni obbligatorie contenute nel D.Lgs 231/2002 che debbono essere adottate dalle società, anche piccole, poiché le conseguenze in ipotesi di commissione di un reato presupposto, in assenza di un Modello organizzativo redatto e adottato può comportare l’applicazione di sanzioni talmente gravi da i paralizzare l’attività dell’Ente, colpirlo pesantemente a livello economico oltre che danneggiare la sua reputazione.
Conviene a mio parere prevenire in modo professionalmente responsabile anche per rendere più efficace la propria azienda.
Fulvia Fois
dirittoetutela3.0@gmail.com
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17 dicembre 2018