Dirette social con offese: integrato il reato di diffamazione aggravata
Care lettrici e cari lettori, oggi voglio parlare con voi di un argomento sempre interessante e che mi appassiona molto, ovvero i rischi che alcune pubblicazioni sui social network possono avere e, in particolare, la possibilità che la condivisione di determinati video, foto, post o commenti integri il reato di diffamazione aggravata a mezzo social.
Occorre premettere che una condotta può essere considerata diffamatoria se sussistono determinati requisiti, ovvero che le parole o le immagini utilizzate abbiano carattere dispregiativo e che siano dunque suscettibili di ledere la reputazione, l’onore e il decoro della persona offesa, che il contenuto diffamatorio sia comunicato a più persone e, infine, chela persona offesa non sia presente.
L’assenza della persona offesa, da intendersi come impossibilità della stessa di apprendere immediatamente il contenuto offensivo e dunque di poter replicare e potersi difendere è l’elemento distintivo tra il reato di diffamazione ed il depenalizzato reato di ingiuria.
Ma come va intesa l’assenza della vittima quando l’offesa avviene tramite social?
Proprio questo quesito è stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale.
Il caso è quello di una donna che ha fatto delle “dirette” sul social-network “TikTok” pronunciando espressioni diffamanti nei confronti di un altro utente.
In primo e secondo grado la donna è stata ritenuta colpevole del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p..
Non accettando la condanna, la stessa ha proposto ricorso alla Suprema Corte evidenziando come, nel suo caso, non potesse ritenersi configurato il reato di diffamazione aggravata e ciò in quanto la persona offesa era presente nel momento in cui la diffamazione è avvenuta.
Nella specie, i video sono stati realizzati in diretta tramite la piattaforma “TikTok”, venendo visualizzati da molteplici utenti, compreso il destinatario delle espressioni offensive.
Il fatto che le espressioni offensive siano state pronunciate “in diretta”, mentre diverse persone (tra cui la vittima) stavano guardando il video è, secondo la donna, sufficiente a ritenere presente – seppur virtualmente – la persona offesa elemento sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di diffamazione aggravata e a configurare, invece, la fattispecie depenalizzata dell’ingiuria aggravata.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è dello stesso parere e, nel motivare la propria decisione, evidenzia che il reato di diffamazione può dirsi integrato quando la persona offesa non abbia la possibilità di “replicare” (Cass. Pen. 29458/2025).
Secondo i Giudici della Suprema Corte, questa possibilità di “replica” è da escludersi nel caso delle “dirette” social in quanto “al momento della trasmissione del video “in diretta”, la circostanza che la persona offesa vi abbia assistito, non consente di affermarne la presenza nel senso sopra specificato, atteso che la pur prevista possibilità di inserire contestualmente dei “commenti” alle immagini e alle frasi pronunciate nel video, costituisce uno strumento di interlocuzione limitato che non mette in rapporto diretto e paritario offensore e offeso e perciò non garantisce un contraddittorio immediato, reale ed effettivo”.
Sulla scorta di ciò, la Suprema Corte conclude che si parla di diffamazione aggravata e non di semplice ingiuria, quando l’offesa viene pronunciata in un video pubblicato sui social, anche se la persona offesa non è fisicamente presente ma assiste “in diretta” da remoto.
Secondo i Giudici, infatti, la possibilità di scrivere commenti non basta a creare un confronto diretto con chi offende, né garantisce un vero e proprio contraddittorio.
COSA NE PENSO IO?
Questo caso ci dimostra come il diritto non possa rimanere indifferente ai cambiamenti della comunicazione digitale e come la giurisprudenza sta cercando di adattarsi alle nuove dinamiche che piattaforme come TikTok, Instagram o Facebook impongono.
Ad ogni modo, è fondamentale usare consapevolmente questi strumenti: ciò che si dice in rete ha un impatto reale e può avere serie conseguenze legali.