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Diritto all’oblio: si può cancellare il passato

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero interessante.

In un’era in cui i nostri nomi, le nostre foto e la nostra vita vengono costantemente caricati e condivisi sul web, spesso si perde di vista una questione essenziale ovvero il diritto del singolo all’oblio.

Con “diritto all’oblio” si indica, il diritto di ogni soggetto ad ottenere la rimozione dal web – o comunque di limitare la reperibilità – di post, articoli, notizie o fatti del passato che non sono più attuali e che possono danneggiare la sua reputazione e la sua vita privata.

Si tratta di un diritto connesso al diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dal Regolamento europeo sulla privacy (GDPR), quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti oppure quando sono trascorsi molti anni e non c’è più un interesse pubblico attuale alla loro diffusione.

Pensiamo, ad esempio, ad una persona che digita il proprio nome su Google e trova, a distanza di anni, una vecchia notizia di cronaca, riferimenti ad un procedimento penale ormai chiuso o un articolo non aggiornato che la dipinge in modo ingiusto.

Si tratta certamente di qualcosa di molto spiacevole, che può esporre la propria persona ad una rappresentazione non più attuale.

Proprio per evitare che ciò accada è stato previsto il diritto all’oblio.

L’art. 17 del GDPR prevede che l’interessato può chiedere che i suoi dati siano cancellati quando non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, quando ha revocato il consenso al loro trattamento e non c’è altro fondamento giuridico per trattarli, se i dati sono trattati illecitamente o quando occorre cancellarli per obbligo di legge.

Attenzione però!

Il diritto all’oblio non opera in automatico, ma va bilanciato caso per caso con l’interesse pubblico all’informazione e con la funzione storico-documentale del contenuto contestato.

E infatti, lo stesso art. 17 del GDPR afferma che la cancellazione non può avvenire quando il trattamento dei dati è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o, ancora, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

È bene inoltre chiarire che, nella realtà, l’esercizio del diritto all’oblio non porta mai ad una effettiva e definitiva cancellazione del contenuto dal web, ma si risolve nella cd. “deindicizzazione”.

La deindicizzazione è il processo con cui un motore di ricerca rimuove uno o più link dai risultati che compaiono quando si cerca il nome di una persona, senza cancellare il contenuto dal sito di origine.

In altre parole, il contenuto rimane sul web ma non compare più se si cerca il nome e cognome del soggetto interessato, fermo restando che l’informazione potrà ancora essere trovata digitando altre parole chiave oppure accedendo direttamente al sito che l’ha pubblicata.

Ciò premesso, chi ritiene di essere leso da vecchie notizie online può inviare una richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca su cui le stesse compaiono, spiegando le ragioni per cui la loro associazione al proprio nome non è più giustificata (tempo trascorso, esito favorevole del procedimento, mancanza di attualità dell’interesse pubblico, ecc.).

Parallelamente, è possibile chiedere al titolare del sito su cui il contenuto è stato pubblicato di cancellarlo, rettificarlo o aggiornarlo.

In caso di inerzia o mancata risposta da parte del motore di ricerca, il soggetto interessato può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o, in ultima istanza, al giudice.

COSA NE PENSO IO?

Il diritto all’oblio non può cancellare il passato, ma può impedire che lo stesso diventi una condanna perpetua e condizioni il proprio presente.

Indubbiamente, ogni caso richiede una valutazione attenta che tenga conto del tempo trascorso, dell’esito di eventuali procedimenti, del ruolo del soggetto interessato e dell’interesse pubblico alla notizia, ma ritengo comunque che in un’epoca in cui tutto tende a rimanere, la possibilità di essere dimenticati sia un diritto fondamentale.

Avv. Fulvia Fois



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