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Diritto di visita: cosa succede se un genitore si rifiuta di vedere i figli?

Diritto di visita: cosa succede se un genitore si rifiuta di vedere i figli?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta un tema spinoso: alle volte per l'astio tra gli ex coniugi ci rimettono i figli di genitori separati o divorziati

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero spinoso: il diritto di visita nei confronti dei figli.

Il diritto di visita è espressione del diritto del minore alla bi-genitorialità, ovvero a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre, diritto che viene garantito proprio prevedendo tempi e modalità in cui il genitore non collocatario prevalente dei figli minori possa frequentare questi ultimi al fine di mantenere con loro un legame stabile e continuativo e partecipare così attivamente alla vita e alla crescita degli stessi.

Tuttavia, complice anche l’insofferenza e l’astio spesso presenti tra genitori, l’individuazione del calendario di visita del genitore non collocatario può rivelarsi tutt’altro che semplice, rendendo necessario l’intervento di un Giudice che, però, non sempre si rivela risolutivo.

Capita infatti che, nonostante i tempi e i modi di esercizio del diritto di visita siano stati sanciti da un provvedimento del Tribunale, le parti disattendano quanto previsto.

Ma quali conseguenze hanno questi atteggiamenti dal punto di vista legale?

Dipende da chi li pone in essere.

Se, infatti, il mancato rispetto del diritto di visita è stato determinato dalle condotte del genitore collocatario prevalente (pensiamo ad esempio alla madre che impedisca al padre di vedere i propri figli inventando le scuse più disparate, non presentandosi agli appuntamenti fissati per la consegna dei minori o rendendosi irreperibile) allora può configurarsi il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice previsto e punito dall’art. 388 del Codice Penale.

Ma non solo.

Oltre ai risvolti penali, infatti, il genitore che “ostacola” il rapporto dell’altro con i figli minori rischia serie conseguenze anche sotto il profilo civilistico.

Il genitore cui viene impedito l’esercizio del diritto di visita, infatti, ben potrebbe adire il Tribunale competente chiedendo l’ammonimento dell’altro, ovvero chiedendo che lo stesso sia condannato a risarcire il danno cagionato sia nei suoi confronti che nei confronti dei figli minori.

E se, invece, a non rispettare il diritto di visita è proprio il genitore che dovrebbe esercitarlo?

Pensiamo ad un padre che non rispetta gli appuntamenti con i propri figli, non va a prenderli all’orario stabilito o, addirittura, non si presenta senza nemmeno avvisare.

Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che la Corte di Cassazione ha stabilito come il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta.

Questo significa che il genitore non collocatario non può essere costretto a vedere i propri figli, essendo l’esercizio del diritto di visita subordinato esclusivamente alla sua volontà.

Oltre a ciò, una simile condotta non integra il reato di cui all’art. 388 c.p., avendo la giurisprudenza più volte evidenziato che l’elusione del provvedimento non può derivare dal mancato esercizio di un diritto – quale il diritto di visita è.

Ne deriva che il genitore per così dire “inaffidabile” non risponderà dal punto di vista penale ma potrà essere destinatario esclusivamente di un ammonimento da parte del Giudice e, se le sue condotte saranno reiterate nel tempo, potranno legittimare e fondare un’eventuale richiesta di modifica del provvedimento di affidamento ovvero, nei casi più gravi di disinteresse, una richiesta di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale.

COSA NE PENSO IO?

Pur non volendomi soffermare sulla valutazione delle condotte sopra descritte, che in un momento così delicato come può essere una separazione o un divorzio non dovrebbero nemmeno essere pensate, non posso esimermi dal ricordare come in questi casi si debba avere quale preminente obiettivo la tutela del minore, evitando egoismi e ripicche che potrebbero compromettere in maniera irreversibile il rapporto con i nostri figli.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Avv. Fulvia Fois

 



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