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Telecamere sul luogo di lavoro?

DIRITTO E TUTELA - Telecamere sul luogo di lavoro? Quando si può e quando no

L’avvocato Fulvia Fois affronta gli aspetti della liceità delle videocamere sui luoghi di lavoro. Per installarle servono condizioni e accordi, se non ci sono si rischia grosso

telecamere

Care lettrici e cari lettori,

una questione domanda che di recente mi è stata posta in più occasioni riguarda la liceità delle telecamere sul luogo di lavoro.
Sono consentite o no? Se sì, a quali condizioni? Come può difendersi il lavoratore di fronte ad un loro utilizzo illegittimo?

Possiamo rispondere che le telecamere possono essere installate dal datore sul posto di lavoro solo al ricorrere di determinate condizioni e rispettando le prescrizioni imposte in materia.
A prevederlo è l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970), come riformulato dal Decreto Legislativo n. 151 del 2015, attuativo di un delle deleghe contenute nel cosiddetto Jobs Act ed integrato successivamente dal Decreto Legislativo n. 185/2016.

L’articolo ora recita: “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”.

Dunque, la videosorveglianza sul posto di lavoro è ammessa ma solo per:
1) esigenze organizzative e produttive: pensiamo alla necessità di riprendere un macchinario per verificarne il regolare funzionamento; 2) esigenze di sicurezza sul lavoro: è sufficiente pensare alla funzione delle telecamere all’interno delle banche, volta a scoraggiare eventuali malintenzionati; 3) tutelare il patrimonio aziendale: è il caso delle telecamere poste in varie zone di negozi o supermercati per dissuadere la clientela dall’effettuare furti.
Ma la ricorrenza o di una o più di queste esigenze non legittima per ciò solo il datore di lavoro ad installare delle telecamere.

Infatti, è necessario che prima dell’installazione dei dispositivi intervenga un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o quelle aziendali o, in mancanza di accordo, che sia la Direzione Territoriale del Lavoro a rilasciare l'autorizzazione al datore.

E’ anche necessario che i lavoratori siano previamente informati dell’installazione, anche mediante l’apposizione di idonea cartellonistica.

In ogni caso, il mero fatto che il datore di lavoro abbia installato le telecamere dopo avere avuto il consenso dei propri dipendenti non lo esonera dall’accordo o, in mancanza, dall’autorizzazione appena poc’anzi menzionati.
Ed ancora non basta.
Il datore di lavoro dovrà anche: formare il personale addetto alla videosorveglianza; nominare un responsabile della gestione dei dati registrati; apporre cartelli visibili anche dall’eventuale clientela; fornire un’adeguata informativa privacy; conservare le immagini videoregistrate per non più di 24 ore.
E’ assolutamente vietata, in ogni caso, l’installazione di telecamere in ambienti per così dire “privati”, quali toilettes, spogliatoi e simili.

Ma cosa accade se le telecamere vengono utilizzate in violazione delle norme che ne disciplinano l’utilizzo?
Innanzitutto il datore di lavoro commette un reato, punito, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni ad 1 anno. Nei casi più gravi, le due pene, ammenda e arresto, possono essere applicate congiuntamente.
Tra l’altro, se il giudice ritiene che per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita dalla legge, anche nella sua misura massima, sia inefficace, può aumentarla fino al quintuplo.

Inoltre le immagini registrate dal datore di lavoro in spregio alle condizioni e regole che abbiamo appena illustrato, sono inutilizzabili come prove in un eventuale giudizio, salvo il caso in cui, come abbiamo appena detto, sospetti di un proprio dipendente.

E le telecamere finte, usate solo come deterrenti?
La legge è chiara: la loro installazione è vietata perché se sono fasulle significa che non c’è alcuna delle esigenze richieste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ossia, in altri termini, non ci sono le condizioni perché la videosorveglianza sia necessaria.

Tra l’altro, apporre la segnaletica prescritta dalla legge riferita a telecamere finte, costituirebbe addirittura un falso, con immancabili risvolti penali.

Se avete dubbi o questioni legali da voler sottopormi scrivetemi: dirittoetutela3.0@gmail.com
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