Fake news: quando pubblicarle è reato?
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero particolare e tuttavia più che mai attuale e di enorme interesse, ovvero le fake news.
Le fake news, note anche come bufale, sono notizie false o fuorvianti diffuse intenzionalmente con lo scopo di disinformare o manipolare l’opinione pubblica fornendo una versione alterata di fatti realmente accaduti o creando ad hoc notizie in merito ad avvenimenti mai verificatisi.
Complici l’accessibilità oramai incondizionata e incontrollata all’intelligenza artificiale da parte di chiunque e la facilità e velocità di diffusione dei contenuti pubblicati sui social, quello delle fake news è un fenomeno sempre crescente e, ora come non mai, pericolosissimo.
L’insidiosità della diffusione delle fake news è resa ancor più evidente dall’incapacità, per il pubblico, di riconoscerle e di percepirne le differenze rispetto ad una notizia fondata.
Ciò è dettato, oltre che ad una sempre più affinata e sottile capacità di “fingere il vero”, anche dal fatto che i destinatari delle fake news paiono non sapere cosa sia – e cosa no – una fonte attendibile, prendendo per oro colato, incontrovertibilmente vero ed appurato, ciò che leggono sui social, condividendolo spasmodicamente senza porsi il problema di verificare le notizie, confrontandole con fonti autorevoli e di comprendere se le informazioni apprese siano o meno veritiere.
In questo mare di ambiguità e disinformazione, viene spontaneo chiedersi se e quando la creazione, la pubblicazione o la condivisione di una fake news è reato.
Partiamo con il dire che pubblicare una fake news può costituire reato in Italia, ma non tutte le notizie false sono automaticamente punibili.
Ciò premesso, la pubblicazione o la condivisione di una fake news può rilevare sotto diversi profili.
Ad esempio, la legge prevede che la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose integra la contravvenzione di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, quando tali notizie sono idonee a turbare l’ordine pubblico, come stabilito dall’articolo 656 del codice penale, che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con una multa fino a 309 euro chi pubblica o diffonde tali notizie.
Allo stesso modo, potrà essere integrata anche la contravvenzione di procurato allarme presso l’Autorità qualora la notizia annunci disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscitando allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio.
In alcune ipotesi, poi, ad esempio se la notizia falsa offende la reputazione di una persona, può configurarsi il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p., punito reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
In quest’ultimo caso, il soggetto che vede lesa la propria reputazione può valutare di agire penalmente o civilmente contro i responsabili, anche al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
COSA NE PENSO IO?
In un tempo in cui l’informazione corre più veloce che mai, le fake news non sono solo bugie ma vere e proprie mine silenziose che minacciano la libertà di pensiero, esacerbando le divisioni sociali e culturali.
Contrastarle non significa censurare, ma difendere il diritto di tutti ad un’informazione genuina e consapevole.