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Fallimento e tempi infiniti: sai che puoi chiedere un risarcimento allo Stato?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento particolare ma molto interessante, ovvero la possibilità – sia da parte del creditore che del debitore – di chiedere un’equa riparazione per le procedure fallimentari che durano anni.

La cosiddetta “Legge Pinto” (Legge 24 marzo 2001, n. 89), riconosce a chiunque abbia subito un danno — patrimoniale o non patrimoniale — per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario il diritto di ottenere un’equa riparazione dallo Stato italiano. Questo vale, oltre che per i processi civili, penali, amministrativi e tributari, anche per le procedure fallimentari.

Ma quando una procedura fallimentare può dirsi, effettivamente, troppo lunga?

Secondo la Legge Pinto, il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di sei anni. Il diritto a chiedere l’equa riparazione spetta a tutte le parti del procedimento che subiscono il pregiudizio.

Ne deriva che ad agire potranno essere sia il debitore assoggettato alla procedura, sia i creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo e, in generale, a chi è stato parte del procedimento.

Al fine di chiedere l’equa riparazione, il soggetto interessato (creditore o debitore) deve presentare ricorso alla Corte d’Appello competente entro sei mesi dal momento in cui il decreto di chiusura del fallimento è diventato definitivo, cioè non è più impugnabile.

Questo termine è perentorio: ciò significa che se entro questo termine il ricorso non viene presentato, non sarà più possibile chiedere l’equa riparazione.

Da evidenziare, inoltre, che l’art. 2, comma 1 della Legge Pinto, stabilisce che la domanda di equa riparazione è inammissibile se il soggetto non ha preventivamente esperito i rimedi preventivi di cui all’art. 1-ter della stessa legge. Dopo la presentazione del ricorso, se la domanda viene accolta, il giudice emette un decreto con cui ingiunge allo Stato di pagare l’indennizzo.

Nel quantificare l’indennizzo, il giudice valuta gli anni di effettivo “ritardo” e applica i criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza, partendo da parametri standard per ogni anno di ritardo oltre la soglia ragionevole, che possono aumentare o diminuire in base alla complessità del caso, al comportamento delle parti e degli organi della procedura e al valore economico in gioco.

Di regola, il Giudice liquida una somma tra 400 e 800 euro per ciascun anno eccedente il termine ragionevole di durata del processo e sono previste delle maggiorazioni in casi particolari.

In ogni caso, l’indennizzo non è illimitato.

L’indennizzo, infatti, non può superare il valore del giudizio presupposto, calcolato sul quantum di credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata, e ulteriormente ridotto dai pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, al fine di evitare che l’indennizzo superi il danno effettivo.

COSA NE PENSO IO?

Il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata delle procedure fallimentari è un rimedio ancora troppo poco conosciuto, eppure può fare la differenza. Per questo è importante essere informati sui propri diritti e rivolgersi ad un professionista al fine di comprendere quali tutele siano effettivamente attuabili.
Avv. Fulvia Fois


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