Figli terribili? Sono responsabili mamma e papà, ma non solo
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Chi risponde dei danni causati dall'illecità condotta dei minori? La responsabilità dei genitori e precettori. Spiega i dettagli dell'argomento l'avvocato Fulvia Fois
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio illustrarvi un argomento molto particolare, di cui sentiamo spesso parlare e in merito al quale si rilevano molteplici profili d’interesse: sto parlando della responsabilità dei genitori, tutori e precettori per i danni commessi dai minori – figli o alunni ad essi affidati – nei confronti di terze persone.
Chi è tenuto a risarcire il danno se nostro figlio spinge un altro bambino facendolo cadere e procurandogli delle lesioni? E se un alunno, a causa del comportamento illecito di un altro ragazzo, si fa male durante l’orario scolastico? Chi dovrà rispondere, invece, se un bambino subisce dei danni al di fuori dell’orario di lezione (ad es. in autobus o sulle scale della scuola)? Vediamo cosa dice il nostro Codice Civile.
L’art. 2048 c.c. stabilisce che i genitori o il tutore sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori non emancipati e delle persone soggette alla tutela con loro coabitanti, estendendo tale responsabilità anche ai precettori qualora il danno sia stato commesso dal minore nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alla loro vigilanza.
Ma cosa significa concretamente? Cerchiamo di comprenderlo esaminando qualche esempio.
Molto spesso i fatti di cronaca ci riferiscono di minori che commettono fatti illeciti nei confronti di terzi: pensiamo ai tanti casi di bullismo in cui, magari, durante l’orario scolastico, un alunno colpisce un compagno con un pugno al volto o lo spinge facendolo cadere e provocandogli delle lesioni; ma pensiamo anche ad un minore che aggredisce un’anziana o provoca danni ad un locale.
Chi risponde in questi casi? Come abbiamo visto, l’art. 2048 c.c. individua tre categorie di responsabili, fondando l’incombenza di ciascuno sulla sussistenza o meno di determinate circostanze.
LA RESPONSABILITA’ DEI GENITORI
L’art. 2048 c.c. presume che alla base del fatto illecito del minore vi sia un difetto di educazione e di vigilanza (cd. culpa in educando e culpa in vigilando) da parte dei genitori, ragion per cui questi ultimi sono chiamati a rispondere del fatto illecito commesso dal figlio minore con gli stessi convivente.
La responsabilità del genitore si fonda dunque su due elementi, ovvero la presunzione di colpa e la coabitazione, concetti che il legislatore interpreta estensivamente nel senso che:
- Anche il genitore privo di potestà, se coabitante con il minore, risponde dei danni commessi dallo stesso;
- Il genitore coabitante risponde anche se era assente al momento del fatto, ad esempio perché lontano per motivi di lavoro;
- Il genitore risponde del fatto illecito del minore anche se quest’ultimo si è momentaneamente allontanato da casa, ad esempio per motivi di studio o svago: è quindi del tutto irrilevante la circostanza che il fatto si sia verificato lontano da casa.
- Se il minore viene abbandonato, del suo fatto illecito saranno comunque chiamati a rispondere i genitori, dal momento che permane in capo agli stessi l’obbligo di educare e sorvegliare il minore.
La coabitazione, invece, non sarà sussistente qualora il figlio abbia definitivamente abbandonato l’abitazione familiare.
- I GENITORI ALLORA SONO SEMPRE RESPONSABILI?
I giudici hanno stabilito che qualora il danneggiato riesca a provare che il danno subito è stato causato dalla condotta illecita del minore, per superare la presunzione di responsabilità i genitori dovranno dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione adeguata, personalizzata ed efficace. Trattasi di una prova estremamente difficile da fornire, a nulla rilevando, ad esempio, l’impossibilità della madre e del padre di intervenire per impedire il danno: in questo senso, infatti, i Giudici hanno ritenuto che i genitori fossero responsabili per i danni provocati dal figlio che, durante una partita di calcio, a gioco fermo e senza aver subito precedenti provocazioni dall’avversario, abbia colpito quest’ultimo con una testata violenta e inaspettata. Meritevole di attenzione, a questo proposito, è il fatto che le cosidette culpa in educando e culpa in vigilando possono desumersi anche dalle modalità del fatto illecito o dalle difese che i genitori svolgono nel processo: ad esempio, se il figlio ha commesso un fatto grave ma i genitori continuano a sminuirne l’entità o a sostenere che la vittima “se l’è cercata”, il Giudice potrà valutare tale atteggiamento quale sintomo di mancata educazione, per tale intendendosi l’insegnamento dei modi dell’onesto vivere, pronunciandosi così in favore della vittima.
LA RESPONSABILITA’ DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D’ARTE
Il secondo comma dell’art. 2048 c.c. è dedicato, invece, ai precettori e maestri d’arte – ovvero coloro che svolgono attività di insegnamento o di apprendistato – che, avendo un obbligo di vigilanza nei confronti dei loro discenti, sono chiamati a rispondere per il fatto illecito commesso da questi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, per tale intendendosi non solo le ore effettive di lezione, ma anche la ricreazione e gli intervalli tra una lezione e l’altra.
- IL MAESTRO O IL PRECETTORE SARANNO SEMPRE RESPONSABILI?
Anche in questo caso la responsabilità è presunta: ciò significa che spetta al soggetto interessato dimostrare di essere esente da colpa fornendo la cosidetta prova liberatoria, ovvero provando di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il fatto e che questo è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore.
Trattasi di prova estremamente difficile da fornire e alla quale viene negata qualsiasi rilevanza allorché il precettore non fosse presente al momento del fatto, ad esempio perché allontanatosi dall’aula per motivi personali: in questo caso il precettore dovrà dimostrare che nessun insegnante diligente avrebbe potuto evitare il danno, a nulla rilevando che lo stesso avesse affidato la classe alla sorveglianza di un collaboratore scolastico.
Al momento dell’iscrizione dell’alunno presso un certo istituto scolastico, infatti, tra le parti si crea un vero e proprio vincolo negoziale in forza del quale sorge l’obbligo dell’istituto di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, predisponendo tutte le misure necessarie per evitare che quest’ultimo possa subire dei danni.
Sul punto, tuttavia, è intervenuta anche la Corte di Cassazione stabilendo che gli obblighi di sorveglianza e tutela ex art. 2048 c.c. scattano solo nel momento in cui l’allievo si trova all’interno dell’edificio scolastico, mentre la scuola non sarà ritenuta responsabile per i fatti intervenuti al di fuori di questa ipotesi: in questo senso i Giudici hanno stabilito che la scuola non potesse ritenersi responsabile per le gravi lesioni riportate da un’alunna di terza elementare caduta sui gradini esterni, sdrucciolevoli e instabili, dell’istituto scolastico.
Occorre però tenere presente che affinché il danno possa essere considerato risarcibile, è necessario che lo stesso sia derivato da una condotta imprevedibile, violenta e repentina, del tutto incompatibile con l’attività che si sta svolgendo.
- COSA ACCADE SE L’ALUNNO SI AUTO-PROCURA DELLE LESIONI?
L’art. 2048 c.c. opera solo nell’ipotesi in cui il soggetto danneggiato sia diverso dal soggetto agente. Ciò significa che qualora un minore si auto-procuri delle lesioni durante l’orario scolastico, non troverà applicazione l’art. 2048 c.c. quanto piuttosto l’art. 1218 c.c. relativo alla responsabilità contrattuale, per cui sarà onere del precettore dimostrare di non aver potuto evitare il danno.
In questo senso, ad esempio, la scuola non sarà responsabile qualora, durante la lezione di educazione fisica, nel corso di una partita di pallavolo, l’alunno inciampi su sé stesso e cada sbattendo la testa.
- E SE MIO FIGLIO SUBISCE DEI DANNI MENTRE DOPO ESSERE SCESO DALLO SCUOLABUS?
Qualora il minore subisca dei danni nel percorso scuola-casa e, ad esempio, venga investito dopo essere sceso dallo scuolabus, si afferma la responsabilità del gestore del servizio di trasporto.
Come sappiamo, i genitori hanno l’obbligo di educazione e vigilanza sui propri figli; tuttavia, in mancanza delle figure genitoriali, il conducente dello scuolabus dovrà “sostituirsi” ad essi: nel caso in cui alla fermata non siano presenti genitori dell’alunno, l’autista oltre ad essere responsabile della conduzione del mezzo e della salita/discesa degli alunni, dovrà aver cura di adottare tutte le cautele necessarie, assistendo il minore anche nell’attraversamento della strada.
Di norma, invece, viene esclusa la responsabilità del Comune che abbia dato in appalto il servizio di scuolabus: in questo caso, tuttalpiù, in capo al committente potrà ravvisarsi una cd. culpa in eligendo – ovvero una colpa per la scelta - nel caso in cui abbia affidato l’appalto ad un soggetto manifestamente inidoneo.
Come abbiamo visto, la responsabilità di genitori, precettori e tutori ex 2048 c.c. è davvero molto ampia e volta a coprire tutte quelle condotte al verificarsi delle quali potrebbero sorgere controversie di difficile soluzione.
Quel che è certo è che, ancora una volta, la legge insegna e ci aiuta a comprendere quanto sia importante svolgere bene, con amore e dedizione il proprio lavoro, tanto di insegnante quanto di genitore.
Se avete delle domande o volete suggerirmi un argomento di cui parlare nelle prossime rubriche, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com.
Avvocato Fulvia Fois