Figlio economicamente autosufficiente che non collabora alle spese domestiche: il tribunale lo allontana da casa

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un episodio che sta facendo molto discutere.
Il caso è quello di una madre esasperata dal fatto che il figlio, oramai abbondantemente maggiorenne ed economicamente autosufficiente, pur avendo uno stipendio fisso, si rifiuta di collaborare alle spese domestiche.
Non potendone più dell’atteggiamento del giovane, la donna ricorre al Tribunale al fine di ottenere una pronuncia volta ad allontanare il figlio da casa, asserendo che la convivenza con lo stesso è ormai diventata intollerabile in quanto, oltre a non contribuire minimamente alla gestione e alle spese quotidiane, egli non rispetta le più basilari regole della convivenza civile.
Il Tribunale competente accoglie il ricorso della donna, chiarendo che l’età del figlio – oramai ultra trentenne – fa presumere il raggiungimento di una dimensione di vita autonoma, con piena capacità lavorativa, in quanto tale suscettibile di far venir meno l’obbligo di mantenimento da parte della madre.
Si tratta di una pronuncia certamente rilevante per l’impatto sociale che può avere in un Paese come il nostro, dove spesso i giovani sono costretti ad abitare con i genitori a causa delle ingenti difficoltà economiche sottese al raggiungimento della completa autonomia.
Ma cosa dice la legge al riguardo?
Il nostro ordinamento prevede l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli fino a che gli stessi siano economicamente autosufficienti.
Il traguardo dell’indipendenza economica, tuttavia, viene spesso spostato sempre più avanti dai figli stessi che, vuoi per poca volontà, vuoi per comodità o non si adoperano per trovare una stabile occupazione oppure, come nel caso in esame, pur avendo una stabile occupazione, si rifiutano di spiegare le ali e lasciare il nido, preferendo rimanere sulle spalle dei genitori, magari senza minimamente contribuire alle spese.
Proprio per evitare che i genitori si trovino a dover sostenere a vita le scelte dei figli, la giurisprudenza è nel tempo più volte intervenuta per individuare alcuni “requisiti” in presenza dei quali i genitori non sono più tenuti a mantenere i figli.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui il figlio ha una stabile occupazione lavorativa oppure un’età tale da far presumere – come nel caso in esame – che lo stesso possa aver raggiunto una dimensione di vita autonoma.
Rilevante, inoltre, anche l’impegno profuso dallo stesso nella ricerca di un’occupazione.
A tal fine, anche nel caso in esame, nel corso del processo il figlio ha lasciato il proprio lavoro a tempo indeterminato e non si è prodigato nella ricerca di una nuova occupazione.
Per il Tribunale non fa la differenza.
Il fatto che il figlio si sia licenziato senza adoperarsi per trovare un nuovo lavoro non comporta in automatico l’obbligo della madre di tornare ad occuparsi di lui.
A fronte di ciò, il Tribunale ha stabilito che il figlio deve lasciare la casa entro il termine stabilito.
COSA NE PENSO IO?
Famiglia non significa solo solidarietà ma anche responsabilità e soprattutto reciprocità.
L’aiuto, infatti, non può essere inteso come un flusso unidirezionale e perpetuo e se è vero che i genitori sono chiamati a sostenere i figli nel percorso verso l’autonomia, è altrettanto vero che tale dovere non può trasformarsi in un vincolo indefinito, soprattutto quando l’indipendenza economica è concretamente raggiungibile o, come nel caso esaminato, già raggiunta.
Avv. Fulvia Fois

