Foto delle vacanze sui social: attenzione ai volti degli altri

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un tema che riguarda davvero tutti: la pubblicazione sui social delle foto scattate durante le vacanze.
Spiaggia affollata, tavolate tra amici, serate in discoteca, bambini che giocano sul lungomare: quante immagini condividiamo ogni giorno, spesso senza chiederci se abbiamo davvero il diritto di farlo?
L’immagine di una persona è un dato personale dietro il quale ci sono diversi diritti da tenere a mente e tutelare. Pensiamo al diritto all’immagine, che vieta l’esposizione e la diffusione del ritratto senza il consenso dell’interessato, ma anche il diritto alla privacy, con tutte le regole sul trattamento e sulla diffusione dei dati personali.
Ogni volta che pubblichiamo una foto in cui è riconoscibile una persona, è bene ricordare che stiamo usando la sua immagine e, dunque, i suoi dati personali. Questo significa che, in linea di massima, è possibile pubblicare una foto ritraente un’altra persona solo con il consenso espresso della stessa, salvo alcune eccezioni.
A fronte di ciò, c’è un aspetto da non sottovalutare che, tuttavia, viene spesso dato per scontato: accettare di farsi fotografare non vuol dire automaticamente accettare che la propria foto finisca su Instagram, TikTok o altri social network.
Il consenso della persona ritratta deve riguardare espressamente anche la pubblicazione online, non solo lo scatto in sé.
Sul punto, anche la giurisprudenza si è pronunciata ricordando più volte che la pubblicazione non autorizzata dell’immagine altrui può costituire un abuso, legittimando la richiesta di rimozione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
In quest’ottica, una particolare attenzione va prestata ai minori. La giurisprudenza, infatti, condanna la pubblicazione di foto di soggetti minori in assenza del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, sottolineando che la tutela della personalità del minore deve prevalere sulle esigenze di “condivisione” online.
Ancora, la Cassazione ha affermato che il diritto alla riservatezza del minore prevale anche sul diritto di cronaca, salvo l’unico limite del pubblico interesse, imponendo al giudice di valutare se la riproduzione dell’immagine possa danneggiare lo sviluppo psichico del minore e la sua riservatezza (Cass. 14 settembre 2006, n. 19069).
Pur essendo vero che esistono casi in cui la legge consente la diffusione dell’immagine senza il consenso dei soggetti interessati (si pensi ad un personaggio pubblico o all’immagine di persone riprese in contesti pubblici per finalità giornalistiche, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca), è altrettanto chiaro che, quando la foto viene pubblicata sui social a fini meramente personali, il margine di libertà si restringe e torna centrale il rispetto della riservatezza e della dignità dei soggetti ritratti.
Insomma, secondo il quadro normativo e giurisprudenziale oggi vigente, prima di pubblicare foto a cuor leggero è sempre necessario chiedere il consenso delle persone ritratte ed evitare di condividere immagini di minori senza un’attenta valutazione delle conseguenze e del contesto.
In caso contrario, si rischiano non solo tensioni, ma anche vere e proprie azioni legali per la tutela della persona offesa.
COSA NE PENSO IO?
La disciplina in materia di immagini e privacy ci ricorda quanto il diritto sia chiamato, sempre di più, a confrontarsi con la nostra vita digitale quotidiana. Ogni fotografia racconta un momento, ma ogni persona ritratta conserva il diritto di decidere se quel momento debba diventare pubblico.
Per questo è importante tenere sempre a mente cosa ci dicono la legge e la giurisprudenza: solo conoscendo i nostri diritti – e quelli degli altri – possiamo usare i social in maniera davvero rispettosa e responsabile dal punto di vista legale.
Avv. Fulvia Fois

