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Guida sotto l’effetto di stupefacenti: punibile solo quando c’è un concreto pericolo

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di una questione molto interessante in merito alla quale è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con una pronuncia che ha suscitato non poche polemiche e perplessità, ovvero la guida sotto l’effetto di stupefacenti.

L’art. 187 del Codice della Strada prevedeva la punizione per chiunque, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, guidasse in stato di alterazione psico-fisica.

La modifica del Codice della Strada del 2024 ha eliminato il requisito dello stato di alterazione psicofisica, con la conseguenza che, ad oggi, la norma punisce chiunque si mette alla guida dopo aver assunto droghe o altre sostanze.

Questa scelta, tuttavia, è stata da qualcuno considerata come anticostituzionale, in quanto comporterebbe il rischio concreto di rendere punibile chiunque ha assunto droghe prima di mettersi alla guida, indipendentemente da quando le ha assunte e, soprattutto, indipendentemente dal fatto che la condotta del conducente sia effettivamente pericolosa.

I maggiori dubbi, in particolare, si sono posti con riguardo a tutti quei casi di soggetti puniti per il solo fatto di avere traccia di sostanze stupefacenti – magari assunte diverse settimane prima rispetto all’accertamento – nelle urine o nel sangue, pur senza trovarsi in un effettivo stato di alterazione psico-fisica e dunque senza che la loro condotta comportasse, in quel preciso momento, un pericolo.

Per tali motivi è stata sollevata questione di legittimità costituzionale.

Ebbene, la Corte Costituzionale con la sentenza 10/2026 ha ritenuto che la formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada, così come modificato, non è costituzionalmente illegittima, seppur si rendano necessarie alcune precisazioni.

In particolare, la Corte evidenzia come la norma in questione deve essere interpretata restrittivamente, in conformità ai principi di proporzionalità e offensività, nel senso che ad avere rilevanza penale devono essere solo quei casi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro unlasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guidae creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradalesignificativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida”.

A fronte di ciò, nel proprio comunicato, la Corte Costituzionale ha chiarito che “la nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”.

In ogni caso, chiarisce la Corte Costituzionale nel proprio comunicato, sarà necessario accertare se nei liquidi corporei del conducente siano presenti sostanze stupefacenti che per qualità e quantità siano tali da poter causare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e delle normali capacità di guida di un soggetto medio.

COSA NE PENSO IO?

La pronuncia della Corte Costituzionale mira evidentemente ad individuare un punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la sicurezza stradale e quella di tutelare i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Tuttavia, non posso non evidenziare come la prospettiva adottata dalla Corte rimetta essenzialmente alla discrezionalità delle Forze dell’Ordine l’individuazione di ipotetiche “situazioni di pericolo” rendendo di fatto molto più che concreto il rischio che si verifichino disparità di trattamento e ingiustizie.

Avv. Fulvia Fois



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