Il reato introdotto dal DL Sicurezza contro l’occupazione della casa
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un’importante novità legislativa che riguarda il nostro Paese.
Il 4 giugno 2025, infatti, il cd. “Decreto Sicurezza” – ovvero il Decreto-Legge n. 48/2025 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario – è diventato Legge, introducendo nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato, circostanze aggravanti ed altre previsione volte, per l’appunto, a garantire una maggior sicurezza pubblica sul territorio italiano.
Tra le novità introdotte dal cd. “Decreto Sicurezza”, quella di maggior impatto è senza ombra di dubbio il reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, previsto dall’art. 634-bis del Codice Penale, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.
Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato, fermo restando che non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, ovvero riguardi acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati al pubblico, nel qual caso si procederà d’ufficio.
Strettamente connessa al reato di cui sopra è la nuova procedura di reintegrazione nel possesso di immobile prevista dal cd. “Decreto Sicurezza” e introdotta all’art. 321 bis del Codice di Procedura Penale.
La disposizione mira a garantire una tutela rapida ed efficace a colui che, per un motivo o per un altro, si è ritrovato ad avere un proprio immobile occupato da terzi.
Ad esempio, è stato previsto che, nel caso in cui l’immobile occupato sia l’unica effettiva abitazione del denunciante, la Polizia Giudiziaria, dopo aver accertato la sussistenza di fondati motivi per ritenere che l’occupazione da parte del terzo è arbitraria, ordina all’occupante di rilasciare immediatamente l’immobile.
Se questo non è possibile, ad esempio perché l’occupante si oppone al rilascio, gli Ufficiali di P.G., previa autorizzazione del Pubblico Ministero, possono disporre coattivamente il rilascio dell’immobile, redigendo un verbale della procedura eseguita.
Il verbale deve essere poi trasmesso entro 48 ore al Pubblico Ministero il quale, a sua volta, nelle 48 ore successive, chiede al giudice competente la convalida – che deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta – e l’emissione di un decreto che dispone la reintegrazione nel possesso dell’avente diritto.
Nel caso non venga rispettato il termine di 48 ore per la trasmissione del verbale, ovvero il termine di 10 giorni previsto per l’emissione dell’ordinanza di convalida, la reintegrazione nel possesso perde efficacia.
COSA NE PENSO IO?
L’introduzione del reato di occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui, così come anche della procedura di reintegrazione nel possesso, segna un chiaro intento del legislatore di offrire una risposta rapida a un fenomeno socialmente percepito come intollerabile.
C’è tuttavia da chiedersi se questi strumenti siano sufficienti a contrastare il fenomeno o se, invece, ne mitigheranno semplicemente gli effetti.
Avv. Fulvia Fois