VUOI RICEVERE IL PRIMO CAPITOLO DEL MIO LIBRO GRATUITAMENTE?

Il vecchio nonno lascia il patrimonio in eredità ad estranei? Ci si può tutelare!

DIRITTO E TUTELA 3.0 - Il vecchio nonno lascia il patrimonio in eredità ad estranei? Tutelarsi si può

Non serve lo stato di infermità mentale per dimostrare il reato di circonvenzione di incapace, lo stabilisce la Cassazione. L'avvocato Fulvia Fois spiega il tema e come tutelare i propri diritti

Care lettrici e cari lettori,
avete mai sentito parlare di anziani che lasciano tutti i loro averi ad estranei? O di qualche caso in cui i conti bancari di famiglia si sono improvvisamente svuotati a seguito di prelievi sospetti? E che dire dei tanti casi di cronaca che ci parlano di vere e proprie truffe a danno di soggetti deboli?

Con la rubrica di questa settimana voglio approfondire proprio questo tema e scoprire come tutelare voi stessi e i vostri cari contro la circonvenzione di incapace.

ADVERTISEMENT

Il reato di circonvenzione di incapace è disciplinato dall’art. 643 c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.

Da ciò emerge quindi che ai fini della sussistenza del reato, è necessario che l’agente approfitti subdolamente della condizione di inferiorità psichica della vittima e la persuada a compiere atti che per lei sono pregiudizievoli ma che in realtà portano vantaggio all’autore del reato e a soggetti terzi.

Molti potranno pensare che lo stato di inferiorità psichica coincida con la pronuncia di interdizioni o inabilitazione: non è così. 

La giurisprudenza ha avuto infatti modo di sottolineare che per considerare integrato il reato in esame non è necessaria la totale privazione della capacità di intendere e di volere, essendo rilevante anche la semplice diminuzione della stessa, dovuta ad esempio alla vecchiaia o malattia.

Al riguardo è intervenuta anche la Corte di Cassazione, affermando che “lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri” (Cass. Pen. , Sez. II, sent. 5791/2017). 

Questo significa che il soggetto, per la condizione in cui si trova, presenta una vis psicologica più debole e facilmente assoggettabile alla volontà altrui; pensiamo ad esempio, come spesso sentiamo, ad un anziano che si innamora follemente della propria badante e lascia tutto a lei. 

Anche su questo punto i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati, riconoscendo la sussistenza della circonvenzione di incapace nel caso in cui una giovane donna, approfittando della debolezza derivante dalla solitudine e dall’età avanzata di un uomo, lo aveva fatto innamorare di lei, facendosi poi regalare gioielli ed altri beni (Cass. Pen., sez II, sent. 49111/2019).

Se vi è capitato di vivere una situazione come quella descritta sicuramente potete avvalervi di un avvocato che possa tutelare gli interessi della persona pregiudicata dal comportamento altrui, rivolgendovi poi anche alla autorità competente per fare accertare la situazione.
In ogni caso se una persona anziana o no, che disponga di un patrimonio e che non è  più totalmente lucida per gestirlo è opportuno valutare la nomina di un amministratore di sostegno che curi i propri interessi.


Se volete sottopormi questioni da affrontare anche nelle prossime rubriche potete scrivermi: www.dirittoetutelafois.com

                                                                                                                                                                                                                                                                 Avv. Fulvia Fois

 

 



* campi obbligatori