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Il vicino di casa ci fa impazzire? Come tutelarsi tra buona educazione e giurisprudenza

WWW.DIRITTOETUTELAFOIS.COM - Il vicino di casa ci fa impazzire: come tutelarsi tra buona educazione e giurisprudenza

Basterebbero buon senso e senso civico per i condomini, spiega l'avvocato Fulvia Fois, ma quando non ci sono interviene il codice civile

Care lettrici e cari lettori, 

questa settimana parliamo di un argomento che riguarda tantissimi italiani davvero da vicino…anche di casa.

In Italia circa 14 milioni di famiglie vivono in condominio e quotidianamente devono fare i conti con i rapporti di vicinato: dal classico caso dell’inquilino che ascolta musica a tutto volume a notte fonda, alla signora che annaffia i fiori al piano superiore allagando ogni giorno anche il nostro balcone; e che dire dell’appassionato di barbeque che ci affumica la casa?

Ogni giorno sono davvero tantissimi gli screzi tra vicini, con il rischio che a volte la situazione diventa intollerabile e dalla lite in condominio si passa alla discussione in aula di Tribunale.

Ma cosa dice la legge al riguardo? Quali sono le condotte da cui può emergere la responsabilità penale del vicino? Quale tutela è prevista contro i vicini maleducati?

Ad onor del vero, sarebbe sufficiente che tutti osservassimo le basilari regole di buona educazione e senso civico che fin da piccolissimi dovremmo essere abituati a rispettare, ad esempio:

  • Rispettare gli orari di riposodalle 14.00 alle 16.00 e dalle 23.00 alle 7.00: in queste fasce orare dovremmo evitare di fare troppo rumore o disturbare la quiete con urla e schiamazzi ed assicurarci che anche i nostri figli prestino pari attenzione;
    • Non lasciare i nostri animali domestici liberi di vagare (e sporcare) gli spazi comuni del condominio;
    • Evitare di lasciare i nostri rifiuti sulle scale o nel cortile, fuori dagli appositi bidoni;
    • Se abbiamo intenzione di dare una festa, scusandoci per il disturbo eventualmente arrecato.

Tuttavia, pare che molte persone non abbiano superato l’esame di educazione civica, e nell’impossibilità di ricorrere a ripetizioni, tutto quello che possiamo fare è appellarci al Codice Civile, che viene in nostro aiuto con una serie di norme volte a disciplinare i rapporti di vicinato e a prevenire l’insorgere di possibili litigi, anche se in realtà il legislatore ha posto maggiormente l’attenzione sulle modalità con cui i condomini devono accordarsi per effettuare riparazioni sulle aree comuni, installare videosorveglianza o su chi debba occuparsi della manutenzione e sostituzione di ascensori, soffitti ecc., lasciando alla giurisprudenza – attraverso la decisione di casi concreti - il compito di colmare le lacune normative e a delineare una sorta di “diritto non scritto” dei rapporti di vicinato.

Ad esempio, con una sentenza del 2017, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il lancio di cenere, mozziconi di sigaretta e detersivi corrosivi dai piani superiori di un condominio integra il reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p., che prevede l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino ad euro 206, in quanto, ai fini della configurabilità del reato, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone.

È interessante sapere che il reato di getto pericoloso di cose è stato ritenuto sussistente anche in caso di emissioni olfattive che superino il limite della normale tollerabilità come ad es. continue immissioni di fumo e odori da cucina: pensiamo al famoso vicino appassionato di barbeque o ad una pizzeria che provochi emissioni di fumo da cui derivi un danno agli inquilini degli appartamenti alla stessa sovrastanti.

In questi casi, dunque, sarà possibile procedere con la querela del condomino invadente ed eventualmente chiedere anche il risarcimento dei danni subiti a causa delle sue condotte.

Molto interessante, inoltre, è un’altra pronuncia sempre della Corte di Cassazione, con cui è stato ritenuto integrato il reato di atti persecutori da parte del condomino che, non potendone più degli schiamazzi, dei rumori e dei fumi provenienti dal pub sotto casa, ponga in essere una serie di condotte – nella fattispecie, aggressioni fisiche, blocco del cancello di accesso al locale senza fornire la chiave al proprietario, abbandono di bottiglie frantumate nel parcheggio destinato ai clienti, nonché invettive contro gli stessi - idonee non solo a dissuadere i clienti dal frequentare il pub ma anche a creare timori per la loro incolumità.

Tutto ciò, secondo la Corte, è sufficiente a determinare un perdurante e grave stato di ansia e di paura nel gestore del locale e quindi a configurare il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.punito con la reclusione da un anno a sei anni e mezzo.

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è fondamentale non solo rispettare, come detto, le basilari regole di condotta civile ma anche armarci di pazienza. 

Del resto, come si dice, “nemmeno l’uomo più buono può stare in pace, se ciò non garba al cattivo vicino”.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare nelle prossime rubriche, potete farlo scrivendomi all’indirizzo dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il modulo che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                              Avvocato Fulvia Fois



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