Incubo “overbooking”? Ecco come tutelarsi

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una situazione che, con l’arrivo dell’estate e il moltiplicarsi dei voli, capita molto più spesso di quanto si pensi: l’overbooking.
Con il termine overbooking si sta ad indicare il fenomeno per cui le prenotazioni – in questo caso di un volo aereo – superano il numero di posti disponibili, con conseguenti gravi disagi.
Molte compagnie aeree, basandosi sulla probabilità che alcuni passeggeri che hanno prenotato il volo potrebbero non presentarsi o cancellare la prenotazione, onde evitare di effettuare voli che non siano “al completo”, vendono più biglietti di quelli che sarebbero effettivamente disponibili in base ai posti sull’aeromobile.
Ma cosa succede se, contrariamente alle previsioni, tutti i passeggeri si presentano?
Beh, in questo caso il rischio è di trovarsi all’aeroporto con un biglietto regolarmente acquistato e pagato ma senza la possibilità di prendere effettivamente posto in aereo!
Ma cosa succede in questi casi?
Il malcapitato ha dei diritti? E, se sì, come può tutelarsi?
Non disperate, una fonte di tutela c’è ed è data dal Regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Il regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dell’UE, nonché ai voli operati da un vettore comunitario in partenza da un paese terzo verso l’UE.
In tema di overbooking, ci sono delle disposizioni che la compagnia aerea deve rispettare.
L’ art. 4 del regolamento, in particolare, afferma che qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo deve in primo luogo fare appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici concordati.
Solo se il numero dei volontari non è sufficiente, il vettore può negare l’imbarco ai passeggeri non consenzienti.
In altre parole, la compagnia non può scegliere arbitrariamente a chi tocca restare a terra senza prima aver cercato chi accetta volontariamente di cedere il posto.
Se, purtroppo, siete tra i malcapitati lasciati a terra senza averlo scelto, sappiate che, sempre in virtù dell’art. 4 del Regolamento, la compagnia deve provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria in vostro favore.
La compensazione è pari ad € 250 per voli fino a 1.500 km; € 400 per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per tutte le tratte tra 1.500 e 3.500 km ed € 600 per tutte le altre tratte (es. voli intercontinentali). La compensazione deve essere pagata in contanti o tramite bonifico bancario ovvero, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 26 ottobre 2023 (causa C-238/22), ha affermato un principio importante: il diritto alla compensazione pecuniaria spetta al passeggero anche quando la compagnia aerea ha comunicato in anticipo il negato imbarco, e ciò anche se il passeggero non si è poi fisicamente presentato al check-in. In altre parole, se la compagnia vi avvisa in anticipo che non potrete imbarcarvi, non può poi sottrarsi al pagamento sostenendo che non eravate presenti in aeroporto: presentarsi al banco di imbarco diventerebbe, in quel caso, una formalità del tutto inutile.
Va precisato che gli importi previsti per la compensazione possono essere ridotti del 50% se la compagnia vi offre un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera, rispettivamente, di due, tre o quattro ore quello del volo originario.

