L’ex viene obbligato a pagare l’assegno, ma muore. Cosa succede?
L’ex viene obbligato a pagare l’assegno, ma muore. Cosa succede?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois sul caso del decesso dell'obbligato al versamento dell'assegno divorzile all'ex coniuge
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero interessante inerente il mantenimento in favore di un coniuge, con particolare riferimento alle sorti dello stesso in caso di decesso del coniuge obbligato.
Può infatti accadere che a seguito della separazione il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento venga a mancare.
Lo stesso può accadere anche dopo il divorzio, ragion per cui viene spontaneo chiedersi quale sarà, in questi casi, il destino rispettivamente dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile.
La risposta non è univoca e necessita una distinzione a seconda che i coniugi siano solo separati oppure anche divorziati.
In primo luogo occorre chiarire che il mantenimento si configura come un’obbligazione di natura strettamente personale che si estingue con la morte del soggetto obbligato a versarlo.
Dunque, in caso di morte del soggetto obbligato, il coniuge beneficiario non avrà diritto alla corresponsione di alcun ulteriore assegno per il proprio mantenimento ma potrà soltanto esercitare i propri diritti successori.
Occorre tenere infatti a mente chela separazione non comporta lo scioglimento del matrimonio, con la conseguenza che anche dopo di essa i coniugi continueranno ad essere qualificati come marito e moglie, mantenendo alcuni specifici diritti derivanti dal rapporto di coniugio come, ad esempio, i diritti successori nei confronti dell’altro.
L’art. 548 c.c., infatti, prevede che il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Con il divorzio, invece, il matrimonio viene definitivamente a cessare e con esso tutti i diritti dallo stesso derivanti, compreso il diritto di successione.
Dal momento che il coniuge divorziato non ha alcun diritto successorio, il nostro ordinamento ha previsto uno strumento di tutela per il coniuge che, pur non potendo ereditare in quanto divorziato, percepisce l’assegno divorzile prima della morte dell’altro.
L’art.9 bis della legge 898/70 stabilisce infatti che dopo il decesso dell’obbligato il Tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità in favore dell’ex coniuge – non passato a nuove nozze – cui sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro e che si trovi in stato di bisogno.
In altre parole, l’ex coniuge che è già titolare di un assegno divorzile, che non si è risposato e che non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei propri bisogni primari né può procurarsele autonomamente, può chiedere con apposita istanza al Tribunale, che gli sia riconosciuta la corresponsione di un assegno periodico da parte degli eredi del defunto.
Questo assegno, dettoassegno a carico dell’eredità o assegno successorio mira agarantire il sostentamento dell’ex coniuge, ed il suo ammontare viene quantificato tenuto conto di diversi fattori tra cui la gravità dello stato di bisogno in cui versa il richiedente, il numero di eredi del soggetto obbligato e le condizioni economiche di questi.
Attenzione però!
L’assegno successorio non può essere richiesto nel caso in cui in sede di divorzio l’assegno divorzile in favore del richiedente sia stato corrisposto una tantum, ovvero in un’unica soluzione.
Da ricordare, poi, che il diritto all’assegno a carico dell’eredità viene meno nel caso venga meno lo stato di bisogno, oppure nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze.
COSA NE PENSO IO?
Credo che il tema del mantenimento del coniuge separato o divorziato sia un argomento di estrema rilevanza e importanza, anche se alcuni profili – come quello di cui di tratta – rischiano di rimanere nell’ombra, così come i diritti di tantissime persone che, non sapendo cosa la legge riconosce loro, non agiscono.
Proprio per questo ritengo che sia importante avere un’informazione piena e consapevole dei propri diritti, strumento indispensabile per la tutela degli stessi.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois