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La recensione negativa può integrare il reato di diffamazione?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento estremamente interessante, ovvero le recensioni negative.

Al giorno d’oggi le opinioni altrui influenzano tantissimo molteplici aspetti della vita quotidiana di ciascuno di noi. Pensate, ad esempio, a quante volte avete controllato le recensioni per scegliere in quale ristorante mangiare, per individuare il miglior hotel in cui soggiornare o le più interessanti attrazioni da visitare.

Vi sarà anche sicuramente capitato di leggere oppure di scrivere di vostro pugno qualche recensione negativa, ma vi siete mai chiesti se la recensione negativa è sempre legittima o se ci sono dei casi in cui la stessa può integrare il reato di diffamazione aggravata?

L’art. 595 del Codice Penale, relativo al reato di diffamazione, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro, chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, prevedendo un aumento di penase l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, anche tramite social (cd. diffamazione aggravata on-line).

In particolare, affinché il reato di diffamazione possa dirsi integrato, è necessario che le parole utilizzate (eventualmente anche pubblicate in un post, in un commento o in una recensione, in una e-mail o in un messaggio Whatsapp) abbianocarattere dispregiativo e che siano dunque suscettibili di ledere la reputazione, l’onore e il decoro della persona offesa (che può essere anche una società), essendo altresì necessarioche il contenuto diffamatorio sia comunicato a più persone e chela persona offesa sia assente.

Sembra quindi che la recensione negativa, soprattutto se fatta con termini particolarmente gravi, possa costituire una condotta diffamante ma c’è comunque un altro elemento che occorre considerare.

Il nostro ordinamento riconosce e tutela il diritto di critica, per tale intendendosi il diritto di esprimere una propria opinione, fondata sull’interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti.

Il diritto di critica costituisce un’esimente: significa che l’autore della recensione negativa non viene ritenuto penalmente responsabile.

Tuttavia, affinché la responsabilità penale possa essere esclusa, è necessario che il diritto di critica venga esercitato nel rispetto di tre criteri: la verità, la continenza e la pertinenza.

Il requisito della verità è integrato quando il contenuto della recensione del cliente insoddisfatto riguarda fatti veri o che lo stesso ha ritenuto ragionevolmente come tali, senza apporti di fantasia.

Si tratta di un elemento di cui spesso le recensioni che leggiamo sono sprovviste in quanto create ad hoc da concorrenti del mercato proprio e solo per screditare l’attività altrui senza che quanto ivi riportato sia fondato su elementi di verità.

Oltre a ciò, è necessario che il contenuto sia anchecontinente,ovverocaratterizzato da una forma verbale non inutilmente aggressiva, infamante o lesiva della dignità altrui.

Sul punto, anche la Corte di Cassazione è intervenuta affermando che “nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione” (Cass. Pen., 3148/2019)

Ultimo, ma non certo meno importante requisito, è quello della pertinenza, che risulta integrato quando la recensione riguarda un tema di rilevanza sociale.

COSA NE PENSO IO?

Al giorno d’oggi, le recensioni (così come i commenti e i “like”) costituiscono strumenti potentissimi che, in quanto tali, comportano anche delle responsabilità e solo essendo consapevoli del valore giuridico delle parole che si utilizzano online è possibile esercitare pienamente i propri diritti, senza ledere quelli degli altri.

Avv. Fulvia Fois



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