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Le fotografie pubblicate sui social non sono di tutti: regole di utilizzo e condivisione

WWW.DIRITTOETUTELAFOIS.COM - Le fotografie pubblicate sui social non sono di tutti. Le regole di utilizzo e condivisione

L'avvocato Fulvia Fois ricorda come con un uso errato delle immagini altrui possa scattare la richiesta danni sia morale che economica

Care lettrici e cari lettori, 

questa settimana voglio parlarvi delle regole di utilizzo e condivisione delle foto che postiamo quotidianamente sui social network: un argomento che riguarda da vicino la nostra privacy ma in merito al quale sembra esserci ancora molta confusione.

Quante volte vi è capitato di vedere su Facebook post copiati e incollati in cui gli utenti manifestano il proprio dissenso alla condivisione delle loro foto da parte del social? 

Si tratta di un’azione del tutto inutile e ingiustificata, che evidenzia profonde lacune nella conoscenza della normativa posta a fondamento dello stesso social network. Occorre quindi comprendere concretamente quale sia la disciplina sull’utilizzabilità delle nostre foto da parte di Facebook e dei suoi utenti.

In primo luogo occorre sottolineare che al momento della creazione di un account Facebook ogni utente sottoscrive un contratto di licenza d’uso mondiale ma non esclusiva: ciò significa che la proprietà dei dati (foto, post, interessi ecc…) rimane in capo all’utente – si parla a tal proposito di proprietà intellettuale - ma il social network può utilizzare questi dati per finalità commerciali o per migliorare i propri servizi, comunicandoli agli inserzionisti di app, giochi e siti da noi visitati.

Ecco perché, ad esempio, dopo aver effettuato una ricerca su un determinato prodotto vediamo aumentare esponenzialmente le pubblicità o le notizie ad esso relative.
Attenzione però: questo non vuol anche dire che le foto da noi pubblicate siano liberamente utilizzabili da chiunque!

Il fatto che il social network possa trattare i nostri dati per scopi pubblicitari – e solo per questi - non implica che gli utenti di Facebook siano liberi di appropriarsi delle nostre foto, diffondendole con altre persone o spacciandole per proprie.

I singoli utenti devono infatti fare i conti con due fondamentali normative, ovvero la Legge sul Diritto d’Autore (l. 633/1941) e il Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), la violazione delle quali può avere serie ripercussioni dal punto di vista giuridico.

Innanzitutto, la Legge sul Diritto d’Autore distingue tre tipologie di foto a cui corrispondono tre diversi gradi di tutela:

  1. Riproduzioni fotografiche: si tratta di riproduzioni di scritti, documenti, foto di oggetti materiali, disegni tecnici per le quali non è prevista particolare tutela, essendo le stesse liberamente condivisibili dagli utenti.
    2. Fotografie semplici: sono tutte quelle foto che non hanno particolari caratteri di originalità, come ad esempio le foto di paesaggi, persone e luoghi che, per essere tutelate, devono necessariamente riportare il nome del fotografo, la data dell’anno di produzione e il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
    3. Opere fotografiche: si tratta di foto particolarmente creative, vere e proprie opere dell’ingegno, che si distinguono dalle altre immagini per elementi di originalità quali inquadrature particolari, giochi di luce e colore e per la sensibilità del fotografo, in grado di suggestionare l’osservatore con uno scatto. Affinché possano essere utilizzate è necessario ottenere l’autorizzazione dell’autore alla pubblicazione e indicare il nome dell'autore stesso, oltre che la data in cui è stata eseguita la foto e il titolo della stessa.

Prescindendo da categorizzazioni e distinzioni, possiamo quindi affermare che l’utilizzo di foto semplici e di opere fotografiche è sempre e comunque subordinato al consenso dell’autore. Questo vale anche per le foto pubblicate sul web, in merito alle quali si è pronunciata anche la giurisprudenza, affermando che “la pubblicazione di una fotografia sulla pagina personale del social network Facebook, può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina su cui la foto è stata pubblicata” per cui “non è consentito riprodurre o diffondere altrove tali contenuti senza il consenso del titolare dei diritti”(Tribunale di Roma, sent. 12076/2015).

È chiaro, dunque, che secondo i giudici si presume che l’autore della foto sia il soggetto sul cui profilo è stata pubblicata l’immagine: questo, tuttavia, potrebbe non bastare.

Per garantire la piena tutela dei propri dati fotografici ed evitare così indesiderate condivisioni, l’utente dovrebbe avere sempre l’accortezza di pubblicare la foto indicando, oltre al proprio nome, anche la data e il luogo in cui è avvenuto lo scatto; in alternativa, l’autore della foto potrà tutelarsi apponendo alla stessa un watermark - ovvero una sorta di “firma digitale” in grado di garantire la paternità dello scatto - utilizzando appositi software.

Ma cosa succede se condivido una foto senza il consenso dell’autore?
In questo caso verranno violati:
• Il diritto morale d’autore inteso quale il diritto dell’autore dello scatto a vedersi riconosciuta e attribuita per sempre la paternità della foto; esso si traduce nell’obbligo, per chi condivide o utilizza un’immagine, di ottenere il consenso dell’autore e di indicarne il nome.
• Il diritto patrimoniale d’autore, ovvero il diritto a vedersi riconosciuto un compenso economico per ogni utilizzo della foto da parte di terzi.

Pertanto, la pubblicazione di una foto senza l’autorizzazione del relativo autore e senza l’indicazione del suo nome, potrebbe costringervi a dover risarcire in favore di quest’ultimo tanto il danno patrimoniale quanto il danno morale.

Attenzione, infine, anche alla pubblicazione sul vostro profilo di foto scattate da voi ma ritraenti soggetti terzi. I Selfie per essere pubblicati su Facebook, su Instagram, su Whatsapp…. occorre autorizzazione del soggetto

Pensiamo, ad esempio, a dei selfie scattati insieme ai nostri amici: il consenso di un soggetto a farsi fotografare non va confuso con la sua autorizzazione a che quella foto venga pubblicata o diffusa.

Qualora la foto sia pubblicata o condivisa sui social (Facebook, Instagram, Whatsapp…) senza il consenso (anche tacito, purché inequivoco) del soggetto ritratto, e ciò ingeneri in lui fastidio o turbamento, sarà configurabile il reato di trattamento illecito di dati personali, punito dal Codice della Privacy con la reclusione fino a due anni.

Quindi è bene essere informati sull’argomento prima di incorrere in conseguenze negative sia punto di vista economico che penale.

Ovviamente questa mia rubrica non ha carattere di esaustività e quindi vi invito ad ricorrere ad un professionista del settore qualora incappaste nella questione.
Se volete suggerirmi un argomento di cui parlare nelle prossime rubriche, o approfondire altre tematiche potete farlo visitando il sito www.dirittoetutelafois.com o www.studiolegalefois.it oppure scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com .

                                                                                                                                                                                                                                                              Avvocato Fulvia Fois



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