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Maltrattamenti in famiglia: esiste anche la violenza economica

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un fenomeno che, seppur purtroppo molto diffuso, non è certo scontato.

Sto parlando del reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 del Codice Penale che punisce con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi.

La pena è poi ulteriormente aumentata nel caso in cui dal fatto derivi una lesione grave, gravissima o la morte della vittima.

Quando si sente parlare di maltrattamenti in famiglia si è subito portati a pensare a condotte violente (spinte, schiaffi, pugni, calci) o offensive. Queste, tuttavia, sono solo alcune delle forme che il reato può assumere e che, in realtà, si estende ben oltre i confini della fisicità.

Infatti, non tutti sanno che ad avere rilevanza penale non sono solo le condotte aggressive o violente ma anche i comportamenti volti a soggiogare psicologicamente e umiliare la vittima.

Ad esempio, è stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia un padre che aveva più volte dimostrato disprezzo nei confronti della figlia minore per le sue condizioni fisiche.

Ma non è tutto.

La più recente giurisprudenza ha infatti riconosciuto come penalmente rilevante anche la privazione economica.

In questo senso, è stato ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia un uomo che, nonostante le condizioni economiche agiate, era ossessionato dal risparmio e, per questo, centellinava le spese alimentari e i consumi familiari.

Ed ancora, si è ritenuto integrato il reato di maltrattamenti nel caso di un coniuge che limitava l’altro nella scelta e nello svolgimento di incarichi lavorativi, al contempo impedendogli l’accesso alle risorse economiche familiari ed anzi arrivando in più occasioni a lasciarlo solo con i figli minori senza soldi.

Del resto, la rilevanza della violenza economica era stata chiarita già dalla Convenzione di Istanbul del 2011, il cui art. 3 sancisce che nel termine “violenza domestica” rientrano tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner.

Ciò appurato, è bene comunque chiarire che affinché si possa parlare di maltrattamenti in famiglia, è necessario che vengano rispettati determinati requisiti e, in particolare, che si sia verificata una pluralità di atti lesivi non sporadici ma reiteratamente protratti nel tempo e che siano stati tali da ingenerare nella vittima un senso di mortificazione, umiliazione e prostrazione.

Il reato di maltrattamenti in famiglia non si esaurisce nelle aggressioni fisiche, ma può assumere forme molto più sottili, fatte di umiliazioni, controllo e privazioni anche economiche.

Per questo è importante conoscere e avere contezza di tutte le condotte aventi rilevanza penale così da potersi riconoscere come possibile vittima e agire prontamente e consapevolmente per la propria tutela.

Avv. Fulvia Fois



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