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Offendere un defunto sui social può costare caro

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una recente e interessante ordinanza della Corte di Cassazione.

Il caso è quello di un uomo che agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno da parte di un soggetto che avrebbe reiteratamente, nel corso degli anni, con una serie di post pubblicati sul social network Facebook, offeso la memoria del nonno defunto, che in passato aveva ricoperto un importante ruolo militare durante la Prima guerra mondiale.

Oltre a ciò, l’uomo chiede la rimozione dei contenuti ritenuti lesivi della reputazione del nonno.

Il soggetto chiamato a risarcire il danno sostiene invece di non dovere nulla nei confronti dell’attore e ciò in quanto – a suo dire – quest’ultimo non è legittimato ad agire, non essendo provato il legame di parentela con l’offeso.

Non solo.

Il convenuto afferma che i post pubblicati sui social non hanno alcun carattere diffamatorio trattandosi di mere critiche alla condotta militare tenuta dal defunto che, in quanto tali, non arrecano alcun pregiudizio al decoro e alla reputazione dei parenti e per questo si oppone alla richiesta di cancellazione.

Ciononostante, il Tribunale di primo grado condanna il convenuto a risarcire in favore dell’attore, nipote del soggetto diffamato, l’importo di € 10.000,00 oltre interessi, ordinando altresì allo stesso di rimuovere immediatamente i post diffamanti, con la previsione di una penale di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella rimozione.

L’uomo, però, non ci sta e, dopo essere passato per la Corte d’Appello – che rigetta l’appello proposto dall’uomo – il caso arriva fino alla Corte di Cassazione.

In particolare, il ricorrente sostiene che il nipote del soggetto offeso non ha alcun diritto a chiedere il risarcimento del danno in quanto i post incriminati avrebbero espresso soltanto un giudizio critico sull’operato militare del di lui nonno, senza alcun riferimento alla sfera privata o familiare del defunto o di suo nipote.

Oltre a ciò, il ricorrente sostiene che le espressioni usate nei post pubblicati su Facebook sono coperte dal diritto di critica storica e politica, circostanza confermata anche dal fatto che il procedimento penale relativo agli stessi post pubblicati su Facebook si è chiuso con l’archiviazione.

La Suprema Corte, tuttavia, riconoscendo la legittimazione del nipote ad agire per il risarcimento del danno, ha ribadito che l’offesa alla memoria di un defunto si riflette immancabilmente sui congiunti più stretti, incidendo sulla loro reputazione.

Per quanto riguarda le espressioni utilizzate, la Corte evidenzia che esprimere criticamente un giudizio negativo sull’operato storico di un soggetto è cosa ben diversa dal “dileggio” personale, espresso tramite epiteti di animali o figure criminali, privi di collegamento con la valutazione storica e diretti unicamente a denigrare la persona.

Infatti, ribadisce la Corte, il diritto di critica – pur costituzionalmente garantito – incontra il limite della continenza verbale e della pertinenza, ragion per cui l’uso di espressioni gratuitamente offensive, sproporzionate e non necessarie rispetto alla finalità di critica non può essere scriminato.

COSA NE PENSO IO?

Questa pronuncia ci ricorda che quando il giudizio critico si trasforma in insulto gratuito, non siamo più nel terreno della libertà di pensiero ma in quello della lesione della dignità altrui, che può comportare pesanti responsabilità anche quando la persona offesa non è più tra noi.

Per questo il diritto ci chiama a fare attenzione a non valicare questo confine, che non limita la libertà di espressione, ma la rende più responsabile.

Avv. Fulvia Fois



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