Offese per "solo" 24 ore, via storie o "status", è diffamazione?
Offese per “solo” 24 ore, via storie o “status”, è diffamazione?
C'è chi non ha mai usato l'opzione, c'è chi invece va a leggere gli "status" dei propri contatti e c'è anche chi si rivolge all'avvocato Fulvia Fois perchè si sente diffamato dallo status di qualcuno
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una questione molto interessante che, sono sicura, vi stupirà. Avete presente la funzione della applicazione WhatsApp che consente di impostare un proprio “stato”? Si possono pubblicare e quindi condividere con i nostri contatti foto, video o testi che rimangono visibili per 24 ore.
Per molti, passare in rassegna gli stati WhatsApp dei propri conoscenti può essere divertente o anche solo un modo per impegnare il tempo in un momento di pausa, ma cosa succede se, per caso, in uno di questi stati sono contenute espressioni o immagini lesive dell’altrui onore, decoro e reputazione? Si può parlare di diffamazione aggravata a mezzo social?
La diffamazione aggravata online è prevista dal nostro codice penale all’art. 595 comma 3 c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino ad euro 516,00 chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, in questo caso attraverso l’uso dei social network o di altri strumenti di comunicazione telematici come mailing list, WhatsApp ecc…
Tra i requisiti necessari affinché si possa parlare di diffamazione aggravata vi è l’avvenuta conoscenza del contenuto diffamante da parte di almeno due soggetti diversi dalla persona offesa.
Orbene, la giurisprudenza ha più volte affermato che attraverso la pubblicazione sui social network o su altre piattaforme di condivisione, il contenuto diffamatorio viene certamente a conoscenza di oltre due persone raggiungendo un numero di fatto illimitato di utenti, con conseguente rischio di sua diffusione incontrollata, ragion per cui la conoscenza da parte di almeno due soggetti è garantita.
Ma questo requisito può dunque ritenersi integrato anche nell’ipotesi dello stato Whatsapp?
La giurisprudenza è intervenuta per rispondere proprio a questo specifico quesito sancendo che anche i contenuti offensivi e lesivi dell’onore, decoro e reputazione della persona offesa pubblicati sullo stato WhatsApp possono integrare il reato di diffamazione qualora tali contenuti siano visibili ai contatti presenti in rubrica.
Va comunque precisato che, affinché si possa parlare di diffamazione aggravata, è necessario che siano rispettati anche gli altri requisiti previsti per l’integrazione della fattispecie delittuosa, in primis la riconoscibilità e quindi l’individuabilità della vittima della diffamazione.
Questo significa che i contenuti pubblicati sullo stato Whatsapp devono essere tali da rendere evidente, agli altri utenti, a chi si riferiscono, ancorché in essi non sia riportato il nome della vittima.
La giurisprudenza, infatti, ha più volte ribadito che non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali.
Facciamo un esempio.
Tizio e Caio, vicini di casa, si trovano a discutere animatamente davanti ad altri vicini a causa del cane di Tizio che scappa in continuazione andando a “visitare” il giardino di Caio.
Orbene, se Caio pubblica uno stato Whatsapp in cui afferma “il mio vicino e il suo cane sono due grandissimi idioti maleducati” è evidente che la frase, pur non nominando mai Tizio, si riferisce proprio a lui! Oltre a ciò, se il resto del vicinato, leggendo questo stato, riesce a comprendere che lo stesso è inequivocabilmente riferito a Tizio, il gioco è fatto!
COSA NE PENSO IO?
Credo che le pronunce della Cassazione sopra menzionate siano emblematiche per comprendere come, dietro gesti che possono sembrare innocui si celino responsabilità, anche sotto il profilo penale, che spesso nemmeno immaginiamo.
Per questo ritengo sia imprescindibile valutare attentamente come agiamo, soprattutto sui social network, eventualmente verificando quali potrebbero essere eventuali conseguenze della nostra azione.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois