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OGGI IN ITALIA E’ POSSIBILE ATTRIBUIRE AD UN FIGLIO ANCHE O SOLO IL COGNOME DELLA MADRE ANZICHE’ IL SOLO COGNOME PATERNO?

A dispetto di quanto leggiamo spesso sui titoli di giornale, oggi in Italia, nella maggioranza dei casi, non è ancora possibile attribuire ad un figlio il cognome della madre (da solo o insieme a quello del padre).

Bisogna, comunque, distinguere tre ipotesi:

  1. Se il neonato è figlio di due genitori coniugati, non potrà che assumere il cognome del padre e solo quello.
  2. Se il neonato è figlio di una donna non coniugata ed ella soltanto lo riconosce, il figlio assumerà il solo cognome della madre. Tuttavia il padre potrebbe riconoscerlo in un secondo momento e, in tal caso, sarà il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente (cui la questione viene deferita d’ufficio da parte dell’ufficio anagrafico che ha recepito la dichiarazione di riconoscimento successiva alla prima) a decidere se risponda maggiormente all’interesse del minore mantenere il solo cognome della madre, aggiungervi anche quello paterno oppure sostituire il cognome materno con quello paterno. La decisione del Tribunale per i Minorenni viene notificata ad entrambi i genitori dopo diversi mesi.
  3. Se il neonato è figlio di una coppia mista, con un genitore italiano e uno di nazionalità estera, ed è nato all’estero, può chiedere, in sede di trascrizione in Italia del suo atto di nascita, che gli venga attribuito il solo cognome materno oppure il doppio cognome, assegnatogli in base alla legislazione estera; se, invece, è nato in Italia, può chiedere che gli venga applicata la norma in vigore nel Paese estero di cui pure ha la nazionalità.


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