Quando il vaccino anti Covid-19 produce danno: profili di risarcibilità
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L'avvocato del foro di Rovigo Fulvia Fois spiega se sia possibile o meno richiedere il risarcimento del danno patito da effetti collaterali derivanti dalla somministrazione del siero vaccinale contro il Coronavirus
Care lettrici e cari lettori,
oggi voglio cercare di fare chiarezza su una questione relativamente alla quale mi ponete davvero tante domande, ovvero la risarcibilità del danno da vaccinazione anti Covid-19.
Nonostante ad oggi in Italia siano state effettuate circa 84.408.453 somministrazioni, e nonostante siano state innumerevoli le richieste risarcitorie da parte di chi ha riportato effetti collaterali dopo la vaccinazione, permangono ancora moltissimi dubbi sugli effettivi profili di risarcibilità dell’eventuale danno che potrebbe derivare a seguito della somministrazione del tanto discusso siero vaccinale.
L’art. art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 dispone che chi, a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza, abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
Un indennizzo, dunque, è effettivamente previsto dalla legge italiana per i danni derivanti da vaccini obbligatori.
Ma la vaccinazione anti-Covid 19 può definirsi tale?
In realtà no.
Al momento, infatti, ad esclusione di quanto previsto per il personale sanitario (LEGGI ARTICOLO), non sussiste in concreto alcun obbligo vaccinale, essendo la somministrazione del siero solo fortemente consigliata e comunque completamente rimessa alla volontà del singolo.
L’obbligo di esibire il green pass, infatti, non coincide con l’obbligo di sottoporsi al vaccino, ben potendo la certificazione, come noto, essere ottenuta anche tramite l’esecuzione di test antigenici.
Ergo, nessun obbligo vaccinale, nessun indennizzo. Almeno così sembrerebbe.
In realtà, pare opportuno richiamare una famosa pronuncia della Corte Costituzionale (n.27 del 26.02.1998) con cui si è evidenziato che “non vi è ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria”.
In altre parole, secondo la suddetta pronuncia, l’indennizzo dovrebbe spettare anche nel caso – come quello del vaccino anti Covid-19 - in cui la vaccinazione, seppur non obbligatoria, sia caldamente consigliata.
Ciò chiarito, si pone tuttavia un ulteriore quesito: tutti i danni possono essere indennizzati?
Parrebbe di no.
Il più volte richiamato art. 1 della L. 210/1992 fa infatti esplicito ed esclusivo riferimento ad una lesione o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica del soggetto, con la conseguenza che sembrano esulare dall’indennizzo tutti quegli effetti temporanei che, in sostanza, non hanno compromesso in maniera irreversibile la salute del soggetto.
Di conseguenza, per tutti gli effetti avversi per così dire, temporanei, l’unica soluzione sembra essere il ricorso all’art. 2043 c.c. la cui applicabilità, tuttavia, pare essere davvero difficile, essendo necessario fornire la prova della correlazione e del nesso causale tra vaccinazione e danno subito.
Cosa ne penso io?
Ritengo primariamente che ogni persona ha il diritto di decidere se vaccinarsi o meno senza dover rischiare il posto di lavoro o ancor di più la propria salute soprattutto in assenza di informazioni chiare, precise e complete circa gli effetti della vaccinazione anti Covid-19, sia a lungo che a breve termine.
Allo stato mi pare che non risulti “chiara” la correlazione tra la somministrazione del siero e l’insorgenza di problematiche che, seppur passeggere e curabili, possono comunque comportare gravi danni a carico della persona.
E’ quindi necessario se non imprescindibile che ci vengano forniti dati ed informazioni chiari circa il contenuto della vaccinazione, la sua effettiva o meno capacità di proteggerci dal virus sugli effetti collaterali riscontrati sulle diverse fasce di età, nonché ci vengano fornite rassicurazioni scritte e certe sugli indennizzi in favore di chi ha subito degli effetti negativi dalla vaccinazione in esame, dal momento che la nostra salute è un diritto costituzionalmente garantito e va tutelata e, se lesa, risarcita, a prescindere dal carattere obbligatorio o meno della somministrazione.
Ditemi cosa ne pensate Voi, potete suggerirmi argomenti e questioni affrontare scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com o www.studiolegalefois.it.
Avv. Fulvia Fois