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Religione a scuola, chi decide se i genitori sono in disaccordo?

Religione a scuola, chi decide se i genitori sono in disaccordo?

Mamma e papà si amano, ma la fede diversa li porta a litigare sulla scelta di seguire o meno l'insegnamento della religione cattolica

 

 

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una questione davvero molto interessante, che coinvolge diritti ed interessi sensibili e di estrema rilevanza.

Poniamo il caso di una famiglia in cui i genitori si trovano in disaccordo circa la frequentazione, da parte del figlio minore, dell’ora di religione.

I genitori, infatti, credono in fedi religiose differenti e uno dei due, contro il volere dell’altro, pretende che il figlio venga esonerato dalle lezione.

Ma cosa dice la legge al riguardo? Può un solo genitore decidere in autonomia o serve necessariamente il consenso sia della madre che del padre?

In primo luogo è importante ricordare che l’art. 316 del Codice Civile riconosce la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, sancendo che questa debba essere esercitata dalla madre e dal padre di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Pare quindi evidente che uno dei genitori non possa vantare un potere decisorio da imporre imperativamente ed arbitrariamente all’altro, ragion per cui madre e padre devono cercare di collaborare e dialogare il più possibile al fine di trovare una soluzione confacente all’interesse del minore.

Ma cosa accade se i genitori non sono in grado di raggiungere un accordo?

Anche in questo caso, l’art. 316 c.c. viene in nostro soccorso, stabilendo che in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, sia la madre che il padre possono ricorrere al giudice il quale, dopo aver sentito i genitori ed eventualmente anche il minore, cerca di trovare una soluzione mediana e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del minore.

Questo principio trova conferma anche nell’art. 337 ter del Codice Civile relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, in cui si afferma per l’appunto che, in caso di disaccordo tra i genitori la decisione è rimessa al giudice.

Al riguardo è intervenuta anche la Corte di Cassazione la quale ha evidenziato come il contrasto genitoriale relativo all’educazione religiosa del figlio vada risolto alla luce del preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, che deve essere intesa non solo nel senso di mantenere il più possibile la continuità educativa e le abitudini quotidiane dello stesso ma anche di garantire la sua libertà di scelta in materia religiosa.

È proprio in questa prospettiva che anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha precisato come la libertà di scelta del minore – consistente nel conciliare le scelte educative di entrambi i genitori – vada tutelata anche, eventualmente, imponendo delle limitazioni al coinvolgimento del minore in un credo religioso scelto arbitrariamente dalla madre o dal padre purché le stesse siano finalizzate proprio ad assicurare il superiore interesse del minore.

COSA NE PENSO IO?

Appurata e non contestata l’assoluta intangibilità della libertà religiosa del soggetto, credo che sia fondamentale, come del resto in ogni altro ambito della vita, saper contemperare la propria individualità – comprensiva anche della propria fede religiosa – con l’individualità altrui, avendo sempre rispetto delle scelte e della vita di chi ci circonda, soprattutto quando nella stessa siano coinvolti anche minori che necessitano di essere tutelati al di sopra di qualsiasi dinamica genitoriale.

Del resto, credo che proprio quando vi siano figli minori, il concetto di libertà religiosa vada interpretato nel senso più ampio del termine, come garanzia della possibilità per il singolo di conoscere e confrontare diversi credo religiosi, scegliendo liberamente se seguirne uno ed, eventualmente, quale seguire.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                Avv. Fulvia Fois

 



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