Responsabilità medica, quali profili?
Care lettrici e cari lettori, oggi voglio parlare con voi di un argomento davvero delicato e complesso ovvero la responsabilità medica e i diversi profili che la stessa può assumere.
Quando parliamo di responsabilità medica, facciamo riferimento alla responsabilità del professionista sanitario (medico, infermiere, OSS, ecc…) per i danni causati con la propria condotta attiva o omissiva.
Affinché si possa parlare di responsabilità medica è necessario che sussistano determinati presupposti.
In primo luogo, deve essersi verificato un danno, per tale intendendosi un peggioramento delle condizioni psicofisiche di un soggetto sottoposto alle cure di un certo medico o ricoverato in una determinata struttura.
Questo danno deve essere stato determinato dalla colpa del personale operante, ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso.
Si potrà parlare di colpa, ad esempio, nel caso in cui il medico o gli altri sanitari hanno operato con superficialità, senza un’attenta valutazione dei rischi, ovvero se hanno agito pur non avendo le competenze adeguate o in modo sbagliato.
Terzo ed ultimo elemento necessario all’integrazione della responsabilità medica è il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno verificatosi: in altre parole, il danno deve essere conseguenza diretta delle azioni o omissioni del professionista e deve essere provato che, senza le stesse, il danno non si sarebbe verificato.
Ciò premesso, va chiarito che la responsabilità del medico può assumere, a seconda dei casi, rilevanza civile o penale.
Si potrà parlare di responsabilità penale del medico o del personale sanitario quando le sue condotte attive o omissive siano state tali da configurare il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario previsto e punito dall’art. 590 sexies del Codice Penale.
Pensiamo, ad esempio, al caso in cui la manovra errata di un chirurgo o la negligenza di un operatore sociosanitario abbia cagionato delle lesioni personali o, peggio, la morte del paziente.
Occorre però prestare attenzione.
Il legislatore ha infatti stabilito che il professionista può essere considerato penalmente responsabile solo qualora abbia agito con colpa grave o con imprudenza o negligenza dunque escludendo la rilevanza penale delle condotte poste in essere per colpa lieve dovuta a imperizia quando siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.
Dal punto di vista civile, invece, il professionista può rispondere a titolo diresponsabilità extracontrattuale, ovvero a titolo di responsabilità contrattuale a seconda che lo stesso abbia agito all’interno di una struttura ovvero in regime privato.
Da diversi tipi di responsabilità, derivano diverse conseguenze, in primis per quanto concerne la prescrizione.
È bene infatti evidenziare che la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto stesso sia considerato dalla legge come reato, nel qual caso si applica l’eventuale più lungo termine di prescrizione previsto per lo stesso.
Diversamente, in caso di responsabilità contrattuale, l’eventuale azione per l’ottenimento del risarcimento del danno si prescriverà nel termine di 10 anni.
A seconda che si rientri in uno o nell’altro tipo di responsabilità, diversa sarà anche la prova che il soggetto danneggiato dovrà fornire per poter vedere accolta la propria pretesa risarcitoria.
Nel caso in cui il risarcimento del danno venga richiesto sulla base di responsabilità extracontrattuale,il danneggiato sarà tenuto a fornireprova delle condotte tenute dal medico e del danno subito, dimostrando altresì la sussistenza di un nesso di causalità tra i due.
Se, invece, il soggetto interessato intende agire sulla base di una responsabilità contrattuale, sarà sufficiente dimostrare semplicemente la sussistenza dell’evento, mentre sarà il convenuto in giudizio a dover dar prova di aver operato nell’assoluto rispetto delle linee guida e della best practice.
COSA NE PENSO IO?
Purtroppo, quello della responsabilità medica è un argomento molto diffuso. Nonostante ciò, rilevo che, spesso, pur avendone diritto, i soggetti interessati decidono di non procedere a causa della complessità della materia e della paura che le proprie richieste rimangano senza risposta.
Per questo credo sia fondamentale informarsi bene ed approfonditamente per conoscere i propri diritti e non perdere l’opportunità di agire a tutela degli stessi.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.