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Revenge Porn: lei pubblica foto o video, l’ex li diffonde. È reato??

Revenge Porn: lei pubblica foto o video, l’ex li diffonde. È reato?

L'avvocato Fulvia Fois del foro di Rovigo si occupa della diffusione, per vendetta, di contenuti già presenti in rete, pubblicati dalla vittima, ma in contesti diversi

 

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero interessante e anche molto delicato, ovvero il cd. “revenge porn”, termine con cui ci si riferisce al fenomeno per cui spesso gli ex compagni o fidanzati tendono a “vendicarsi” per la fine della storia d’amore o semplicemente per fare un dispetto pubblicando o diffondendo agli amici o in rete foto e video hard ritraenti il/la proprio/a ex senza il consenso di quest’ultimo/a.

A seguito dell’entrata in vigore del Codice Rosso del 2019, questa condotta è divenuta penalmente rilevante, essendo stata introdotta all’art. 612 ter c.p. una nuova fattispecie di reato denominata “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” che punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque dopo averli realizzati o sottratti, diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate; la stessa pena si applica anche a chi, dopo aver ricevuto o comunque acquisito i contenuti hard, li diffonde senza il consenso del soggetto rappresentato. 

Sul punto è stata recentemente chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, la quale ha affrontato una questione davvero interessante.

Come visto, l’art. 612 ter C.p. parla chiaramente di immagini o video destinati a rimanere privati, con la conseguenza che il reato parrebbe essere integrato solo nella misura in cui la condivisione riguardi contenuti ricevuti o acquisiti nell’ambito di un rapporto intimo con la vittima.

Ma cosa accade se, invece, ad essere condivisi e diffusi contro la volontà della vittima, sono foto e video dalla stessa pubblicati su un sito di incontri?

Ebbene, proprio su questo aspetto si è pronunciata la Suprema Corte, che ha riconosciuto la sussistenza del reato nel caso di un uomo che aveva diffuso immagini pubblicate dal proprio ex su un sito di incontri “privato” per accedere al quale era necessaria l’iscrizione.

Secondo la Corte, l’art. 612 ter c.p. tutela la libertà morale individuale ed è volto a proteggere l’intimità e la privacy dell’individuo, intesa come libertà di autodeterminazione della sfera sessuale dello stesso.

Partendo da questo assunto, i Giudici spostano l’argomentazione sul carattere privato del sito web in cui la vittima aveva pubblicato le proprie foto, facendo di questo aspetto il cardine della pronuncia.

Essendo infatti l’accesso al sito limitato ai soli iscritti attraverso un’apposita procedura di registrazione, “i contenuti pubblicati dalla vittima non erano liberamente acquisibili e trasmissibili da chiunque, essendo tale facoltà circoscritta, in virtù del consenso prestato dalla persona ritratta al momento dell’apertura dell’account, soltanto agli appartenenti alla comunità virtuale cui erano state originariamente inviate e soltanto all’interno di essa” (Cass. Pen., Sez. V, n. 25516/2024).

A fronte di ciò, la condivisione dei contenuti ad opera dell’ex, non iscritto al sito web su cui gli stessi erano stati pubblicati, non può che essere valutata come indebita.

COSA NE PENSO IO?

La pronuncia in esame può considerarsi come una “vittoria a metà”.

Credo che il fatto che un soggetto pubblichi determinate tipologie di foto o video su un sito web non possa e non debba essere interpretato come un implicito consenso a che quei contenuti vengano condivisi arbitrariamente tra gli utenti, sfuggendo al controllo di chi li ha creati.

Ritengo dunque necessario un intervento ancora più stringente, affinché l’autodeterminazione di una persona possa finalmente dipendere davvero e solo dalle sue scelte e non dalle azioni altrui.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

??????Avv. Fulvia Fois



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