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Riforma della Giustizia: in cosa consiste

Care lettrici e cari lettori, quest’oggi voglio parlare con voi di un argomento davvero particolare ed importante in merito al quale, tuttavia, credo ci siano non poche perplessità, ovvero la riforma della giustizia.

In questi giorni si sta molto discutendo della possibilità che gli italiani siano chiamati a votare al referendum sulla riforma della giustizia che dovrebbe tenersi tra il 22 e il 23 marzo 2026.

In particolare, si sta facendo sempre più netta la distinzione tra chi è favorevole alla riforma e chi, invece, ritiene che si tratti di un intervento non necessario ed anzi minaccioso per l’indipendenza della magistratura.

Non volendo entrare nel merito dell’una o dell’altra posizione, ritengo comunque essenziale comprendere quali sono i punti essenziali su cui la riforma si propone di intervenire e per i quali saremo chiamati a votare.

In primo luogo, occorre precisare che il tema fondante della riforma della giustizia è la magistratura, disciplinata dall’art. 104 della Costituzione il quale stabilisce quanto segue:

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”.

Ebbene, la riforma punta la propria attenzione proprio sull’art. 104 della Costituzione, prevedendo le seguenti modifiche:

  1. distinzione tra magistratura giudicante (ovvero i giudici) e magistratura requirente (ovvero i Pubblici Ministeri), secondo il principio della tanto acclamata separazione delle carriere.

In particolare, la riforma prevede che il soggetto interessato, fin dall’inizio della propria carriera, ovvero fin dal momento della scelta del concorso pubblico cui partecipare, debba decidere se diventare un Giudice o un Pubblico Ministero.

Questa scelta diventa inderogabile, con la conseguenza che non sarà più possibile per un Pubblico Ministero diventare Giudice e viceversa mentre, ad oggi, il passaggio è consentito per una sola volta e purché avvenga entro 10 anni dalla prima assegnazione.

Questa distinzione comporta non solo due diversi concorsi per ambire all’una o all’altra carica, ma anche l’ideazione di due diversi Consigli superiori della magistratura.

Infatti, mentre oggi il Consiglio superiore della magistratura è unico, la riforma prevede la creazione di due diversi Consigli, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente.

Cambiano anche le modalità di scelta dei membri che compongono i Consigli.

Ferma restando la partecipazione del Presidente della Repubblica, la riforma prevede che i membri di ogni consiglio non vengano più eletti ma estratti a sorte.

In ogni caso, il mandato durerà sempre 4 anni e i membri uscenti non potranno partecipare all’elezione successiva.

Ultimo, ma non certo meno importante, punto della riforma è la sottrazione del potere disciplinare al Consiglio superiore della magistratura e l’attribuzione dello stesso ad un nuovo organo, ovvero l’Alta Corte disciplinare, composta da 15 membri di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte, 6 giudici e 3 Pubblici Ministeri in possesso di determinati requisiti.

COSA NE PENSO IO?

Credo che la corretta informazione soprattutto su un tema così importante come La Riforma della Giustizia sia imprescindibile per poter formare la propria opinione ed esprimere pienamente e consapevolmente il proprio voto.

Senza alcuna pretesa di esaustività o giudizio, ritengo che il cambiamento sia sempre motivo di grande discussione e turbamento perché ti porta inevitabilmente fuori dalla zona comfort in cui, bene o male, pensi di aver trovato un equilibrio.

In quest’ottica la separazione delle carriere è davvero una minaccia all’indipendenza della magistratura, o piuttosto, come del resto la penso anch’io, uno strumento concreto per rendere più chiari e definiti i ruoli e le funzioni del PM e del Giudice e così rafforzare le garanzie, le tutele e la fiducia dei cittadini nella giustizia e nel processo equo?

Del resto, PM (Pubblico Ministero) e Giudice svolgono attività diverse e la distinzione dei loro ruoli è condizione perché il Giudice resti davvero terzo.

È una riforma di equilibrio, non di rottura.

Avv. Fulvia Fois



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