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SEPARAZIONE DEI CONIUGI: COME VENGONO DIVISI I BENI DELLA COPPIA?

Care lettrici e cari lettori, oggi voglio trattare con voi un argomento particolare ovvero: come vengono ripartiti i beni dei coniugi in caso di separazione?

In realtà, questa domanda ha una risposta diversa a seconda del tipo di regime patrimoniale scelto dai coniugi al momento del matrimonio.

Il nostro ordinamento, infatti, prevede due principali tipologie di regime patrimoniale: il regime della separazione dei beni e il regime della comunione dei beni.

Nel regime di separazione dei beni, che i coniugi possono scegliere, con apposita dichiarazione all’ufficiale celebrante, al momento del matrimonio, i beni che ciascun coniuge acquista durante il matrimonio rimangono di esclusiva proprietà dello stesso, a meno che tali beni non vengano intestati ad entrambi i coniugi.

In forza di ciò, in caso di separazione ogni coniuge mantiene i beni che sono di sua proprietà esclusiva.

Più complessa, invece, è l’ipotesi in cui i coniugi abbiano scelto il regime della comunione dei beni.

Il regime della comunione dei beni viene applicato automaticamente nel caso in cui i coniugi, al momento del matrimonio, non esprimano una diversa volontà.

Con la comunione dei beni, i beni acquistati durante il matrimonio sono considerati di proprietà di entrambi i coniugi, a prescindere dal fatto che ad acquistarli effettivamente sia stato l’uno o l’altro coniuge.

Va però precisato che, pur scegliendo il regime della comunione dei beni, ci sono alcune categorie di beni che rimangono esclusi dalla comunione come, ad esempio, i beni personali del coniuge, i beni che ciascun coniuge ha ereditato o ricevuto in donazione e i beni acquistati da ciascun coniuge prima del matrimonio.

In caso di separazione, i beni facenti parte della comunione vengono divisi in due quote uguali (50% a ciascun coniuge), salvo diverso accordo eventualmente intercorso tra i coniugi.

Va evidenziato, però, come il nostro ordinamento preveda una disciplina particolare per l’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione.

Nella prospettiva della tutela del prevalente interesse dei figli minori, la legge prevede tendenzialmente che la casa coniugale venga assegnata al coniuge collocatario dei figli minori, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno proprietario o comproprietario dell’immobile.

Oltre al regime della comunione dei beni e della separazione dei beni, va ricordato anche il regime della comunione convenzionale con cui i coniugi, attraverso la stipula di una convenzione matrimoniale - ovvero un atto pubblico che deve essere formato da entrambi i coniugi davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni e che verrà poi annotato a margine dell’atto di matrimonio - possono apportare delle modifiche al regime della comunione dei beni purché tali modifiche non contrastino con norme inderogabili e non facciano entrare in comunione determinati beni personali.

Va infine precisato che in ogni momento, dopo il matrimonio, i coniugi possono scegliere di mutare il regime patrimoniale prescelto attraverso la stipula di una convenzione matrimoniale.

Ad esempio, se i coniugi avevano originariamente optato per la comunione dei beni, essi possono con la convenzione matrimoniale, sciogliere la comunione e stabilire che tutti i beni acquistati da quel momento in poi da ciascun coniuge rimangano di sua esclusiva proprietà.

AVV. FULVIA FOIS



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