Sportello dell’automobile aperto incautamente, quante responsabilità!
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un caso davvero frequentissimo, le cui conseguenze sotto il profilo della responsabilità, tuttavia, sono spesso sottovalutate.
Quante volte vi è capitato, magari mentre eravate a fare un tranquillissimo giro in bicicletta, di dover sterzare bruscamente perché qualche automobilista, parcheggiato a lato della carreggiata, ha aperto improvvisamente lo sportello dell’auto incurante del vostro arrivo?
Ma cosa succede se dall’apertura della portiera derivano dei danni a terzi? Come viene disciplinata la responsabilità in questo caso?
L’art. 157 comma 7 del Codice della Strada impone il divieto di aprire le porte di un veicolo, di scendere dallo stesso o di lasciare le portiere aperte senza essersi assicurati che le predette condotte non costituiscano un pericolo o un intralcio per gli altri, pena una sanzione amministrativa da 42 euro a 173 euro.
Oltre a ciò, però, occorre tenere presente anche il nostro Codice Civile, il quale all’art. 2054 prevede che il conducente di un veicolo deve risarcire i danni prodotti ad altri dalla circolazione del veicolo stesso, a meno che riesca a provare di aver fatto di tutto per impedire il danno.
Solo in caso di scontro tra due veicoli opera il cd. concorso di colpa paritario, in forza del quale si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Occorre tuttavia evidenziare che, anche in una siffatta ipotesi, l’eventuale apertura incauta della portiera, con conseguente violazione del Codice della strada determina uno spostamento di responsabilità in capo all’automobilista che ha aperto la portiera, a meno che egli non riesca a fornire laprova liberatoria, ovvero a dimostrare che la responsabilità del sinistro sia imputabile esclusivamente all’altro conducente.
Mettendo a sistema queste due previsioni, ne deriva che l’automobilista che apre o lascia incautamente aperta la portiera dell’auto e provoca un danno a terzi sarà ritenuto responsabile praticamente in ogni occasione dal momento che, in questi casi, oltre a non trovare applicazione la presunzione di corresponsabilità, è molto difficile riuscire a fornire la prova liberatoria.
E se ad aver aperto la portiera è stato un passeggero? In questa ipotesi, per il principio della responsabilità solidale, il passeggero sarà considerato corresponsabile e, quindi, sarà tenuto a risarcire il danno insieme al conducente del veicolo.
Occorre però sempre tenere a mente che, oltre che civile, la responsabilità può essere anche penale e, quindi, l’automobilista potrebbe essere denunciato perlesioni personali colpose o, qualora dall’evento derivi la morte del soggetto, peromicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, essendo oramai incontestato il fatto che nella nozione di “circolazione stradale” vada ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che al fine della determinazione in capo al conducente del veicolo della responsabilità penale per omicidio colposo, non è necessario che ci sia effettivamente stato un impatto tra sportello e vittima, essendo infatti sufficiente che l’improvvisa apertura della portiera abbia costretto la stessa a porre in essere manovre di emergenza (nel caso di specie, una brusca frenata) poi rivelatesi fatali.
COSA NE PENSO IO?
È sempre importantissimo prestare la massima attenzione quando si tratta di circolazione di veicoli dal momento che, come abbiamo visto, le conseguenze possono essere davvero molto gravi.
Questa raccomandazione, tuttavia, va interpretata nel senso più ampio possibile e deve essere osservata attentamente da tutti gli utenti della strada, compresi pedoni, ciclisti e motociclisti che devono avere consapevolezza dei pericoli che la strada può presentare ed essere quindi particolarmente accorti, onde evitare, oltre che un danno a se stessi, di compromettere irreversibilmente anche la vita altrui.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois