Stalking condominiale: quando viene integrato?

Care lettrici e cari lettori, oggi affrontiamo un fenomeno purtroppo sempre più frequente nella vita di condominio: il cosiddetto “stalking condominiale”.
Si tratta di quelle situazioni in cui il normale conflitto tra vicini degenera in vere e proprie condotte persecutorie, tali da incidere sulla serenità, sulla salute psicologica e sulle abitudini di vita della vittima.
Il reato di atti persecutori è previsto dall’art. 612 bis del Codice Penale che punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Come si sa, il condominio è fisiologicamente uno dei principali teatri di conflittualità: rumori, uso delle parti comuni, parcheggi, animali domestici, immissioni di fumo e odori, telecamere di videosorveglianza, ecc… sono soltanto alcune delle motivazioni che portano quotidianamente tantissimi condomini a scontrarsi dentro e fuori le aule dei tribunali.
Può però accadere che il limite della mera conflittualità venga travalicato e si sconfini in ambito penale: questo accade, ad esempio, quando le condotte poste in essere da un condomino sono talmente esasperanti da provocare un perdurante e grave stato d’ansia nel vicino o da determinare un cambiamento delle sue abitudini di vita.
È proprio in questi casi che si può arrivare a parlare di “stalking condominiale”.
A titolo esemplificativo, la giurisprudenza anche della Corte di Cassazione ha ritenuto che integrassero stalking condominiale, le condotte di condomini che abbandonavano reiteratamente escrementi davanti alle porte d’ingresso delle abitazioni, danneggiavano le autovetture dei vicini, versavano acido muriatico nei locali comunidell’edificio condominiale, inserivano scritti deliranti nelle cassette postali dei vicini, rivolgevano epiteti offensivi al vicinato o facevano appostamenti per monitorare la vittima, anche allo scopo di gettarle acqua o altri liquidi dal balcone.
Occorre però precisare che affinché possa parlarsi di atti persecutori, non è sufficiente la mera reiterazione di condotte moleste o minacciose, essendo invece necessaria anche la realizzazione di almeno uno dei tre eventi previsti dall’art. 612 bis c.p. ovvero il grave e perdurante stato di ansia o paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un familiare o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Nel caso dello stalking condominiale, la giurisprudenza ha sottolineato che, soprattutto nei rapporti di vicinato, affinché le condotte di un condomino possano essere valutate come persecutorie è necessario che le stesse siano state così incisive da creare nei vicini uno stato di ansia tale da indurli a non uscire di casa o a cambiare orari di entrata e uscita o di evitare le parti comuni o, nei casi più gravi, da portarli alla scelta estrema di mettere in vendita la propria abitazione o rinunciare alla locazione, pur di sottrarsi alle vessazioni condominiali.
COSA NE PENSO IO?
Non ogni litigio in condominio è stalking: urla occasionali, un singolo episodio offensivo o il mero rumore non bastano a integrare l’art. 612-bis c.p., in assenza di reiterazione e di eventi gravi su psiche e abitudini di vita.
Quando però le condotte diventano sistematiche e la propria abitazione non è più percepita come un luogo sicuro, è importante documentare gli episodi (foto, video, messaggi, segnalazioni all’amministratore, referti medici, testimonianze dei vicini) e valutare tempestivamente come agire, eventualmente anche con il supporto di un professionista.
Avv. Fulvia Fois

