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Tamponamento a catena: chi paga i danni?

Tamponamento a catena: chi paga i danni?

 L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema distinguendo due scenari di incidente, quello con veicoli fermi in coda e quello con veicoli tutti in movimento

 

 

 

Care lettrici e cari lettori,

questa settimana voglio parlarvi di una questione molto interessante e che, in questi giorni di rientro dalle vacanze, può essere davvero utile conoscere. Sto parlando dei tamponamenti a catena, inconvenienti che, purtroppo, si fanno davvero frequenti nei lunghi incolonnamenti dovuti al traffico intenso o allo svolgimento di lavori in corso sulla carreggiata.

Per tamponamento a catena si intende una tipologia di sinistro per cui un veicolo in marcia, a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza, tampona il veicolo che lo precede il quale, a sua volta, va a tamponare l’autovettura che ha davanti e così via.

Si tratta di una dinamica che, pur essendo molto comune, fa sorgere diversi quesiti in merito alla responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte, che hanno rilievo diverso a seconda dei casi.

Innanzitutto, occorre distinguere se il tamponamento è avvenuto mentre i veicoli erano fermi (ad es. a causa di un incolonnamento) o mentre erano in marcia.

Per quanto riguarda l’ipotesi di veicoli fermi, è necessario in primis considerare che l’art. 149 del Codice della Strada sancisce che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

Ciò premesso, facciamo un esempio. A causa di lavori in corso, si forma una lunga fila di automobili chiusa dalle automobili A e B, che risultano ferme. Poco dopo, tuttavia, sopraggiunge il veicolo C che, non essendosi avveduto dell’incolonnamento, tampona violentemente il veicolo B il quale, a sua volta, tampona il veicolo A.

Orbene, in un caso simile, la responsabilità del sinistro è da ascriversi in via esclusiva al veicolo C, non avendo lo stesso rispettato il summenzionato art. 149 del Codice della Strada, a nulla rilevando, ad esempio, il fatto che l’incolonnamento non fosse segnalato. Nulla, invece, può essere imputato ai conducenti dei veicoli A e B.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in questi casi l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna, presumendosi, fino a prova contraria, che lo stesso non abbia rispettato né la distanza di sicurezza né il limite di velocità.

A diverse conclusioni si giunge, invece, nell’ipotesi in cui il tamponamento avviene tra veicoli in movimento. In questo caso, infatti, trova applicazione l’art. 2054 comma 2 c.c. il quale sancisce che in ipotesi di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito.

Ne deriva che se il tamponamento tra i veicoli C, B e A è avvenuto mentre questi erano in movimento, allora la responsabilità del sinistro va ascritta in parti uguali tanto al conducente del veicolo C quanto al conducente del veicolo B, entrambi “colpevoli” di non aver rispettato la distanza di sicurezza dal veicolo precedente.

Va da sé che ciascuno dei conducenti può andare indenne da responsabilità – e da conseguenti obblighi risarcitori – se riesce a dimostrare di aver rispettato la distanza di sicurezza e di aver comunque fatto tutto il possibile per evitare il tamponamento.

COSA NE PENSO IO?

Credo che a prescindere dai possibili risvolti di responsabilità, ogni volta in cui guidiamo dobbiamo tenere a mente che il nostro comportamento al volante – spesso connotato da azioni automatiche e dalla fretta – può mettere seriamente in pericolo la salute e la vita di altre persone, per questo ciascun automobilista deve prestare particolari attenzioni e accortezze non solo nei confronti del veicolo che lo precede ma anche del veicolo che lo segue, ad esempio utilizzando tutti gli strumenti in suo possesso per segnalare eventuali fermate.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                               Avv. Fulvia Fois

 



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