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Tutele al lavoro casalingo

Le tutele, per Legge, al lavoro casalingo

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta un tema che riguarda circa 7 milioni di persone, per lo più donne, che lavorano occupandosi della casa e delle persone della famiglia

ROVIGO – Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto interessante dal momento che riguarda circa 7 milioni di donne.

Questo, secondo i dati Istat, è il numero di casalinghe presenti in Italia, numero che a causa del dilagare della pandemia che ha colpito il nostro Paese negli ultimi due anni e che ha duramente colpito il mondo del lavoro, è destinato ad aumentare.

Proprio per questo, è importante conoscere i diritti fondamentali di questa categoria in espansione.

La giurisprudenza ha ormai da tempo riconosciuto esplicitamente che anche il lavoro svolto all’interno della famiglia rientra tra le forme e le applicazioni di lavoro costituzionalmente tutelate ai sensi dell’art. 35 della Costituzione.

Del resto, il lavoro casalingo è espressamente menzionato anche dall’art. 143 del Codice Civile tra i diritti e i doveri reciproci dei coniugi.

Proprio per l’espresso riconoscimento dell’attività della casalinga quale lavoro, si è resa necessaria la previsione di apposite forme di tutela.

La prima è l’assicurazione obbligatoria prevista, a partire dal 2001, per chi svolge, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

In particolare, l’obbligo sussiste per i soggetti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, con età compresa tra i 18 e i 67 anni, che non sono legati da vincoli di subordinazione e prestano in modo abituale ed esclusivo la propria attività lavorativa in ambito domestico, per tale intendendosi l’abitazione del nucleo familiare con le relative pertinenze.

Oltre a ciò, devono necessariamente assicurarsi anche una serie di altri soggetti, come gli studenti (anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano), i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni, i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione e i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).

Oltre a ciò, un’altra importante previsione è quella del fondo di previdenza gestito dall’INPS, che permette alle casalinghe (ma anche ai casalinghi) di assicurarsi una pensione di vecchiaia al compimento del cinquantasettesimo anno d’età con almeno 5 anni di contributi versati, ma anche una pensione di invalidità in caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa.

L’iscrizione è del tutto volontaria e possibile per tutti i soggetti con età compresa tra i 16 ed i 65 anni che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari e purché non prestino attività lavorativa dipendente o autonoma a tempo pieno per cui vi sia l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale e non siano titolari di una pensione diretta.

COSA NE PENSO IO?

Ritengo innanzitutto che sia importante per le casalinghe e casalinghi essere informati dei propri diritti sia in relazione alla sottoscrizione di un’assicurazione obbligatoria (a costi minimi) per ottenere il ristoro da infortuni domestici, sia in relazione alla possibilità di percepire una pensione avendo versato almeno 5 anni di contributi.

Questa è rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Avv. Fulvia Fois

 



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