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Umiliazioni e violenze nei confronti degli alunni: per la Cassazione sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio trattare con voi di un argomento delicato che purtroppo, troppo spesso, è oggetto di gravi fatti di cronaca.

Si sente spesso parlare di bambini, anche piccolissimi, che vengono insultati, picchiati, strattonati, umiliati o sottoposti a punizioni corporali da parte di insegnanti, babysitter o altri soggetti che dovrebbero prendersi cura di loro.

Fatti terribili che segnano profondamente ed irrimediabilmente la vita delle vittime e dei loro genitori.

Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi a fronte del ricorso proposto da un’insegnante di asilo condannata in primo grado e in appello per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. nei confronti di un alunno di poco più di tre anni.

Tutto è partito quando i genitori del piccolo hanno cominciato a notare il suo disagio nell’andare all’asilo e quando lo stesso ha cominciato a raccontare che la maestra lo picchiava e lo offendeva.

Anche altri bambini, nel frattempo, avevano cominciato a raccontare ai genitori di essere trattati male dall’insegnante.

Purtroppo, i loro racconti sono stati confermati dai filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’asilo.

Schiaffi al volto, tirate di capelli, strattoni, spintoni e insulti erano solo alcune delle condotte che la donna poneva in essere verso i piccoli.

Dopo la condanna in primo grado e la conferma in appello, la donna adiva la Suprema Corte che, tuttavia, rigettava il ricorso.

La Cassazione evidenziava che le condotte dell’insegnante non erano episodi isolati, ma costituivano un modo abituale di rapportarsi alla classe, fondato su un ricorso sistematico a metodi violenti e umilianti e sulla creazione di un clima di paura generalizzata idoneo ad incidere sull’equilibrio psico-fisico dei bambini, compromettendo il loro normale sviluppo.

Per tali motivi la Suprema Corte riteneva integrata la fattispecie di maltrattamenti e non semplicemente il reato di abuso nei mezzi di correzione.

Secondo i Giudici, infatti, l’uso sistematico della violenza come normale metodo educativo, anche se animato da intenzioni correttiveconfigura il più grave reato di maltrattamenti e non può mai rientrare nell’art. 571 c.p. relativo all’abuso dei mezzi di correzione che ricorre quando un soggetto eccede nell’uso di strumenti di correzione di per sé leciti come, ad esempio, esclusione temporanea da attività ludiche o didattiche, imposizione di condotte riparatorie, richiami o rimproveri proporzionati e non umilianti.

Secondo costante giurisprudenza, le percosse, le limitazioni della libertà personale e l’uso di un linguaggio offensivo e mortificante non possono mai essere considerati mezzi di correzione, tantomeno leciti.

Ma c’è di più.

La Cassazione ha riconosciuto che nei maltrattamenti connessi all’esercizio di funzioni educative o di istruzione nei confronti di una comunità (come una classe scolastica), sono vittime non soltanto i minori direttamente colpiti da violenze fisiche o verbalima tutti gli alunni della classe, perché condividono lo stesso clima di sopraffazione, sottomissione e paura.

A tal fine, non è necessario non è necessario accertare un danno psicologico concreto per ogni singolo minore, essendo anche il solo fatto di aver assistito a maltrattamenti di per sé sufficiente a determinare un danno alla serenità psicofisica del bambino che si trova ad essere testimone di tali condotte e che, quindi, merita di essere risarcito.

COSA NE PENSO IO?

Questa pronuncia ci ricorda che il problema dei maltrattamenti nelle scuole non è un’eccezione isolata, ma una realtà concreta che merita attenzione e consapevolezza.

Allo stesso tempo, la decisione ribadisce un principio che non dovrebbe mai essere messo in discussione: la violenza non è, e non sarà mai, uno strumento educativo.

È proprio qui che il diritto interviene, per ricordarci che crescere ed educare significa prima di tutto proteggere.

                                                                                                                                                                                                                      Avv. Fulvia Fois



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