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Un coltello in auto. Cosa dice la Legge?

Un coltello in auto. Cosa dice la Legge?

L'avvocato Fulvia Fois del Foro di Rovigo affronta il caso del trasporto, magari a scopo difensivo, di un coltello in automobile

Care lettrici e cari lettori,
oggi voglio parlarvi di un argomento molto interessante in merito al quale, tuttavia, riscontro una grande e pericolosa disinformazione.
I sempre più gravi fa; di cronaca che purtroppo quotidianamente apprendiamo dai media, e gli episodi di criminalità che interessano i nostri luoghi di residenza, uniti ad una generale sfiducia nella capacità preventiva e repressiva delle Forze dell’Ordine, portano molti soggetti a pensare a strumenti di “prevenzione” e di personale difesa per eventuali ed ipotetiche situazioni di pericolo di cui possono trovarsi ad essere vittime.
In quest’ottica e non disponendo di un porto d’armi, si pensa che munirsi di un coltello da tenere, ad esempio, in tasca o nel cruscotto dell’auto e da utilizzare solamente in caso di emergenza sia la soluzione adatta.
Ma è davvero così? Vediamo cosa dice la legge.

Differentemente da quello che si potrebbe pensare, anche i coltelli rientrano nella disciplina prevista dalla legge sul porto d’armi (Legge 110/1975).
Gli stessi, infatti, sono considerati come “armi bianche”, per tali intendendosi tutti gli strumenti da punta o da taglio come pugnali, baionette, coltelli e spade.
Ciò premesso, occorre considerare che l’art. 4 della predetta legge sancisce chiaramente che non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
La violazione di tale norma è punita con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.

Questa norma pone diversi spunti di riflessione.
Il primo riguarda il “giustificato motivo” a fronte del quale, secondo quanto si legge nel dettato normativo, parrebbe possibile portare con sé un’arma da taglio.

Secondo la giurisprudenza, il giustificato motivo ricorre quando l’agente riesce a provare di essere in possesso dell’arma per particolari esigenze lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto.

Facciamo un esempio: potrà dimostrare il giustificato motivo l’agricoltore che sia trovato in possesso di un coltello che gli serve per prelevare gli ortaggi coltivati, mentre non potrà ritenersi sussistente il giustificato motivo – come del resto stabilito anche dalla Cassazione – nel caso in cui l’arma serva per “dividere” della sostanza stupefacente, trattandosi di un utilizzo illecito.

Ma questo vale per tutti i coltelli?

Risulta opportuno, a questo punto, fare una distinzione tra arma bianca impropria e arma bianca propria.
Generalmente, i coltelli vengono qualificati come arma bianca impropria, il cui porto al di fuori della propria abitazione viene sanzionato dal summenzionato art. 4 della legge 110/1975.

Tuttavia, qualora il coltello presenti determinate caratteristiche come la punta acuta la lama a due tagli, allora lo stesso verrà qualificato come arma bianca propria il cui porto abusivo – ovvero in assenza di apposita licenza – configura il porto abusivo di armi previsto e punito dall’art. 699 c.p. punito con l’arresto da tre a 18 mesi.

Si prevede, invece, l’arresto da 18 mesi a 3 anni nel caso in cui il porto riguardi un’arma per cui non è ammessa alcuna licenza.

COSA NE PENSO IO?

Per la legge, portare con sé un coltello senza giustificato motivo è sempre una condotta illecita a prescindere dalla lunghezza della lama.

Credo che sia fondamentale documentarsi adeguatamente al riguardo al fine di evitare spiacevoli sanzioni che, tuttavia, si rendono assolutamente necessarie al fine di evitare pericolose situazioni.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diri; in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Avv. Fulvia Fois

 



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