Videosorveglianza privata: Sì, ma con attenzione

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un tema che riguarda moltissime persone, ovvero l’installazione di telecamere di videosorveglianza presso la propria abitazione o nel condominio.
Citofoni con telecamera, fototrappole nel giardino, mini-cam puntate sull’ingresso: chi più ne ha più ne metta! Ormai gli strumenti per proteggere se stessi e la propria casa sono molteplici e alla portata di tutti. Tuttavia, installare una telecamera non è mai un atto neutro dal punto di vista giuridico.
Dietro ogni immagine registrata, infatti, si nascondono diritti e doveri che è indispensabile conoscere per non incorrere in spiacevoli conseguenze legali.
Sul punto è in più occasioni intervenuto anche il Garante della Privacy, chiarendo che qualsiasi sistema di videosorveglianza deve rispettare tre principi cardine.
Il primo è il principio di necessità: le telecamere devono essere configurate in modo da ridurre al minimo il trattamento di dati relativi a persone identificabili.
Il secondo è il principio di proporzionalità: la scelta delle modalità di ripresa e la collocazione degli apparecchi devono essere adeguate alla finalità perseguita e non andare oltre quanto strettamente necessario. Ciò significa, ad esempio, che le telecamere vanno installate solo laddove vi sia una concreta e documentata esigenza di sicurezza, e non per meri fini di apparenza o di controllo generico.
Il terzo è il principio di minimizzazione: non si possono riprendere aree o attività che non siano soggette a concreti pericoli, ed è vietato l’uso superfluo o eccessivo del sistema come, ad esempio, ingrandimenti inutili o riprese di zone non pertinenti.
Il Garante della Privacy ha stabilito che le telecamere installate nelle abitazioni private devono avere un angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza — anche, se necessario, tramite l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti — e non devono riprendere aree comuni condominiali (scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), né aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre altrui).
Il superamento di questo limite non è una semplice irregolarità amministrativa e può integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’art. 615-bis c.p..
Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda i tempi di conservazione delle registrazioni.
Le immagini non possono essere conservate a tempo indeterminato: le linee guida del Garante indicano in genere un periodo non superiore a 24–48 ore, estendibile fino a 7 giorni solo per esigenze specifiche. Tempi più lunghi richiedono una valutazione approfondita e, nei casi più delicati, la consultazione preventiva dell’Autorità.
Attenzione, infine, all’obbligo informativo.
Nel caso della videosorveglianza privata, è ammessa un’informativa semplificata tramite cartello, purché lo stesso sia collocato prima del raggio d’azione delle telecamere; sia ben visibile in ogni condizione di luce e indichi chiaramente che l’area è videosorvegliata.
COSA NE PENSO IO?
La disciplina sulla videosorveglianza privata ci ricorda una verità fondamentale: la sicurezza della proprietà è un diritto riconosciuto dall’ordinamento, ma non può trasformarsi in uno strumento di controllo indiscriminato sulla vita altrui.
Per questo, nell’installazione di un impianto, è sempre bene prestare attenzione anche ai diritti degli altri, al fine di evitare spiacevoli conseguenze.

