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Violenza online: quando i messaggi, le chat e le foto diventano reato

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un fenomeno subdolo e spesso sottovalutato, ovvero la violenza online.

Con questo termine si intendono le condotte di minaccia, molestia, persecuzione, denigrazione o abuso che passano attraverso strumenti digitali quali social network, chat, email, piattaforme di messaggistica, siti, ecc.

Molti pensano che ciò che si scrive o si fa sui social faccia meno male di ciò che viene detto o fatto nella realtà, ma così non è.

La violenza online può avere conseguenze devastanti sulla vita di chi la subisce, sia sul piano psicologico che su quello sociale e lavorativo.

Per questo, è importante saper riconoscere le condotte pericolose e conoscere quali strumenti può adottare chi si ritrova ad essere vittima delle stesse.

Pensiamo, ad esempio, al reato di atti persecutori che, sempre più spesso, avviene solo tramite strumenti informatici come messaggi continui e ossessivi su WhatsApp o sui social, telefonate mute o offensive o attraverso la creazione di profili falsi per controllare o contattare la vittima.

Il fatto che l’autore non si presenti fisicamente sotto casa non rende la condotta meno grave, anzi.

La legge prevede addirittura un aggravamento della pena se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Un’altra forma di violenza online, purtroppo sempre più frequente, è la diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, anche detta revenge porn.

Il revenge porn si attua quando un ex partner, dopo la fine della relazione, condivide foto intime ricevute durante il rapporto oppure quando qualcuno, dopo aver ottenuto un video privato, lo inoltra ad amici, colleghi o lo pubblica sui social.

Anche in questo caso, molti pensano che inviare un video sessualmente esplicito a qualche amico non comporti nulla di grave, soprattutto quando ad inviarlo per prima è stata la vittima.

La giurisprudenza, tuttavia, è chiara nell’affermare che la diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta è un reato, indipendentemente dal fatto che il materiale sia stato in origine scambiato consensualmente.

E se la diffusione del contenuto viene utilizzata come strumento di minaccia della vittima?

In questo caso si parla di sextortion, altro termine per indicare il ricatto sessuale che scatta qualcuno minaccia di diffondere foto o video intimi, rivelare comportamenti sessuali privati, o rovinare la reputazione della vittima per ottenere denaro oppure altre immagini o prestazioni sessuali.

Ma cosa può fare la vittima di violenza on-line?

Di fronte a questi comportamenti, spesso la prima reazione è la vergogna, che porta a cancellare tutto nella speranza, spesso vana, che non ricapiti più.

Questa, però, non è la strada giusta.

È importante ricordare che tutelarsi è possibile, basta seguire qualche accorgimento come non cancellare i messaggi, le chat o le email, ma conservarli con screenshot perché possono costituire prove preziose.

Essenziale anche annotare date, orari, modalità dei contatti molesti o minacciosi e rivolgersi alle forze dell’ordine o ad un professionista per sporgere formale denuncia o querela.

Non solo.

In alcuni casi, soprattutto se le condotte sono gravi e possono mettere in pericolo l’incolumità della vittima, è possibile richiedere anche misure cautelari o di protezione che limitino i contatti dell’autore con la vittima, sia nella vita reale che in quella digitale.

COSA NE PENSO IO?

La violenza online è una forma di aggressione che colpisce la dignità, la libertà e la sicurezza della persona, spesso con effetti profondi e duraturi.

Proprio perché si consuma dietro uno schermo, può essere più subdola e difficile da riconoscere e per questo è fondamentale conoscere i propri diritti e prendere consapevolezza del fatto che chiedere aiuto è un atto di forza, non di debolezza.

Avv. Fulvia Fois



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