Violenza sessuale: maggiore attenzione al consenso libero e attuale

Care lettrici e cari lettori, quest’oggi voglio parlare con voi di un’importantissima novità relativa alla proposta di legge in tema di modifica del reato di violenza sessuale previsto e punito dall’art. 609-bis del Codice Penale.
Ad oggi, l’art. 609 – bis relativo al reato di violenza sessuale punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, prevedendo la stessa pena anche per chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Insomma, il concetto di violenza sessuale pare essere strettamente connesso a quello di abuso e costrizione al punto tale che il reato può dirsi integrato soltanto nel caso in cui l’atto sessuale sia compiuto con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità della vittima, elementi che vengono provati sulla base della resistenza apposta dalla persona offesa, cosa non sempre possibile se si considera che spesso, a causa del cd. “freezing” la vittima non riesce ad opporre alcuna resistenza.
Orbene, negli ultimi periodi questa impostazione è stata fortemente criticata in quanto ritenuta distante dalla posizione della vittima e incurante del concetto di libera manifestazione del consenso.
Il nostro Paese, in particolare, ha dimostrato l’esigenza di adottare un approccio maggiormente garantistico e più rispondente agli standard che gli altri Paesi Europei hanno assunto in merito.
Solo poche settimane fa, infatti, la Francia – probabilmente anche spinta dall’indignazione derivante dal caso Pelicot – ha riconosciuto che in mancanza di un consenso espresso della persona offesa si parla sempre di stupro.
Proprio sulla scorta di questa apertura, anche l’Italia ha voluto cambiare prospettiva o perlomeno cercare di dare voce anche a chi, purtroppo, in un momento paralizzante come quello di un’aggressione sessuale, può non avere la forza di chiedere aiuto.
In forza di ciò, nei giorni scorsi è stato approvato un emendamento all’art. 609-bis del Codice Penale volto proprio a dare maggior rilievo al concetto di libera manifestazione del consenso e, conseguentemente, al diritto del singolo di disporre liberamente del proprio corpo.
L’emendamento, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, modifica l’art. 609-bis del Codice Penale aggiungendo che è punito con la reclusione da sei a dodici anni anche chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima.
Il messaggio è chiaro e importantissimo: la violenza può essere esclusa solo in presenza di un consenso espresso e perdurante dell’altro.
Il consenso non può e non deve essere presunto e se per qualsiasi motivo manca o viene meno durante l’atto sessuale, allora si parla di stupro.
COSA NE PENSO IO?
Credo che questa proposta di modifica sia un’importantissima dimostrazione di civiltà soprattutto per un Paese come il nostro in cui fino al 1981 lo stupratore poteva “salvarsi” sposando la propria vittima e in cui fino al 1996 la violenza sessuale tra coniugi non era considerata penalmente rilevante.
La cosa che mi ha maggiormente colpito, in particolare, è il fatto che finalmente si cerca di tutelare la vittima e preservarla dal rischio di essere “colpevolizzata” per non essere riuscita a reagire.

