VUOI RICEVERE IL PRIMO CAPITOLO DEL MIO LIBRO GRATUITAMENTE?

Vita di condominio: quando la condotta del vicino costituisce reato?

Vita di condominio: quando la condotta del vicino costituisce reato?

 L'avvocato Fulvia Fois del Foro di Rovigo si occupa degli screzi tra vicini e della lite in condominio che finisce in aula di Tribunale. Alle volte la situazione diventa insostenibile

Care lettrici e cari lettori,

questa settimana parliamo di un argomento che riguarda tantissimi italiani davvero da vicino… anche di casa.

Ogni giorno sono davvero tantissimi gli screzi tra vicini, con il rischio che a volte la situazione diventa intollerabile e dalla lite in condominio si passa alla discussione in aula di Tribunale se non peggio.

Ma cosa dice la legge al riguardo? Quali sono le condotte da cui può emergere la responsabilità penale del vicino? Quale tutela è prevista contro i vicini maleducati?

Ad esempio, con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p. nella condotta di due condomine che per oltre un decennio e nonostante le ripetute diffide ricevute dagli altri condomini, hanno “importunato” i propri vicini di casa con acqua, polvere, cenere di sigarette, terra, mangime per uccelli che le stesse letteralmente gettavano dal loro terrazzo.

Questo articolo prevede l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino ad euro 206 chi getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose che possono far male, sporcare o molestare persone o, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

Già nel 2017, in effetti, la Suprema Corte ha riconosciuto che il lancio di cenere, mozziconi di sigaretta e detersivi corrosivi dai piani superiori di un condominio integra la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. in quanto, ai fini della configurabilità del reato, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone.

È interessante sapere che il reato di getto pericoloso di cose è stato ritenuto sussistente anche in caso di emissioni olfattive che superino il limite della normale tollerabilità come ad es. continue immissioni di fumo e odori da cucina: pensiamo al famoso vicino appassionato di barbeque o ad una pizzeria che provochi emissioni di fumo da cui derivi un danno agli inquilini degli appartamenti alla stessa sovrastanti.

In questi casi, dunque, sarà possibile procedere con la querela del condomino invadente ed eventualmente chiedere anche il risarcimento dei danni subiti a causa delle sue condotte.

Molto interessante, inoltre, è un’altra pronuncia sempre della Corte di Cassazione, con cui è stato ritenuto integrato il reato di atti persecutori da parte del condomino che, non potendone più degli schiamazzi, dei rumori e dei fumi provenienti dal pub sotto casa, ponga in essere una serie di condotte – nella fattispecie, aggressioni fisiche, blocco del cancello di accesso al locale senza fornire la chiave al proprietario, abbandono di bottiglie frantumate nel parcheggio destinato ai clienti, nonché invettive contro gli stessi – idonee non solo a dissuadere i clienti dal frequentare il pub ma anche a creare timori per la loro incolumità.

Tutto ciò, secondo la Corte, è sufficiente a determinare un perdurante e grave stato di ansia e di paura nel gestore del locale e quindi a configurare il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. punito con la reclusione da un anno a sei anni e mezzo.

COSA NE PENSO IO?

Credo che le condanne nei confronti di condomini poco rispettosi siano assolutamente necessarie ed utili come deterrente.

Debbo tuttavia evidenziare come molte questioni trascinate poi nelle aule di Tribunale potrebbero essere evitate osservando le basilari regole di buona educazione e senso civico che fin da piccolissimi dovremmo essere abituati a rispettare ma, soprattutto, armandosi di pazienza.

Del resto, come si dice, “nemmeno l’uomo più buono può stare in pace, se ciò non garba al cattivo vicino”.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

                                                                                                                                                                                                                              Avv. Fulvia Fois

 



* campi obbligatori