Affidamento condiviso: e se un genitore si trasferisce con i figli?
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero molto delicato che corrisponde ad uno dei maggiori dubbi e timori di un genitore separato o divorziato, ovvero: cosa succede se l’altro genitore, collocatario prevalente dei figli, decide di trasferirsi lontano con i bambini?
Nel caso di affido condiviso, è prassi che i figli vengano collocati prevalentemente presso uno dei due genitori, che viene così definito come genitore collocatario dei minori.
All’altro – il cosiddetto genitore non collocatario – spetta il cd. “diritto di visita”, ovvero il diritto di vedere i figli secondo un calendario che definisce tempi e modalità di frequentazione.
Il corretto esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario può, tuttavia, rischiare di essere compromesso nel momento in cui il genitore collocatario decide di cambiare città, magari per seguire una nuova opportunità lavorativa o per avvicinarsi alla propria famiglia d’origine, portando con sé i figli.
In queste situazioni, il rischio concreto è che il genitore non collocatario si trovi improvvisamente impossibilitato ad esercitare il proprio diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti, venendo così progressivamente tagliato fuori dalla vita quotidiana dei figli, con un rapporto che si affievolisce e, talvolta, si interrompe.
Ma cosa dicono la legge e la giurisprudenza al riguardo?
L’art. 337-sexies del Codice Civile stabilisce che in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
La formulazione della norma è a dir poco equivocabile in quanto, così come posta, pare autorizzare il genitore a trasferire liberamente la propria residenza – ponendogli come unica condizione quella di comunicare il nuovo indirizzo all’altro – di fatto esponendo il diritto di visita dello stesso al rischio di annichilimento.
Ma è davvero così? Il genitore collocatario può trasferire la propria residenza senza il consenso dell’altro?
In realtà la legge richiede che, per le decisioni di maggior rilievo – come quelle relative alla residenza – è necessario il consenso di entrambi i genitori.
E se l’altro genitore si oppone al trasferimento?
In questo caso, il genitore che ne ha interesse può rivolgersi al Tribunale, che – dopo aver ascoltato le parti e, se opportuno, anche il minore – deciderà cosa è meglio per il figlio, valutando diversi fattori.
In particolare, verranno valutate le ragioni del trasferimento, come lo stesso incide sulla stabilità del minore e la continuità delle sue relazioni affettive e i motivi di opposizione dell’altro genitore.
COSA NE PENSO IO?
Il trasferimento del genitore collocatario e dei figli rappresenta una delle situazioni più delicate e potenzialmente critiche in materia di diritto di famiglia.
Da un lato, è innegabile che ciascun genitore conserva il diritto di autodeterminarsi, anche professionalmente e geograficamente. Tuttavia, quando ci sono figli minori, la libertà individuale deve necessariamente misurarsi con il diritto del minore alla bigenitorialità, ovvero alla presenza affettiva, educativa e concreta di entrambi i genitori nella propria vita quotidiana.
Avv. Fulvia Fois