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Casa coniugale di proprietà di un solo coniuge, assegnata all’altro. È possibile accedervi liberamente?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un tema spinoso, fonte di tantissimi dissidi e discussioni tra coniugi ed ex coniugi.

Il caso è quello di una coppia, con figli minori, che si separa.

La casa in cui si è svolta la vita coniugale è di proprietà del marito ma il Tribunale, disponendo che i figli andranno a vivere con la madre, assegna a quest’ultima la casa coniugale.

Il marito, tuttavia, essendo proprietario dell’immobile, continua ad accedervi liberamente, senza dare alcun preavviso alla donna, presentandosi ad ogni ora del giorno e della notte, pregiudicando notevolmente la privacy della stessa.

Ma questo comportamento è lecito?

La moglie assegnataria della casa può fare qualcosa per porre fine a queste intrusioni o il fatto che la casa è di proprietà del marito, legittima quest’ultimo ad entrare in ogni momento?

Sul punto è intervenuta più volte anche la Corte di Cassazione, che ha ritenuto che le condotte del tipo di quelle oggetto del caso in esame sono penalmente rilevanti

Secondo i Giudici, infatti, è configurabile il reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p. e ciò nonostante l’uomo sia proprietario dell’immobile cui accede.

Ma come si spiega questa decisione?

Al momento dell’assegnazione della casa coniugale, il coniuge assegnatario acquista un diritto di abitazione nella stessa, che permane fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli o fino a quando gli stessi avranno raggiunto un’età tale da escludere il diritto al mantenimento.

Conseguentemente, il coniuge assegnatario avrà il domicilio esclusivo all’interno dell’abitazione: ciò significa che solo lui potrà esercitare lo ius excludendi alios, ovvero decidere chi può o non può entrare all’interno dell’abitazione, ben potendo, dunque, proibire all’ex coniuge – ancorché proprietario dell’immobile – di accedervi.

Qualora, a fronte di tale esclusione, l’ex coniuge continui ad accedervi – ad esempio asserendo di dover ancora prelevare i propri effetti personali e di avere ancora le chiavi – il coniuge assegnatario potrà quindi procedere nei suoi confronti con apposita denuncia-querela per il reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque si introduce – o si trattiene – nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi (giardino, garage, cantina…) contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno.

COSA NE PENSO IO?

Credo che questo caso ci faccia capire quanto sia importante informarsi e non dare mai per scontato nulla.

Mi sembra appena il caso di evidenziare che, comunque, casi del genere potrebbero essere evitati facendo semplicemente uso del buon senso e del rispetto altrui: del resto, quando un rapporto si interrompe, è fondamentale che anche i confini — fisici, emotivi e giuridici — vengano rispettati e anche tutelati in caso di violazione.



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