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Donazione tra coniugi: il bene donato va restituito in caso di crisi?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un tema molto interessante, ovvero le donazioni di beni tra coniugi, con particolare riferimento all’obbligo di restituire il bene donato in caso di crisi coniugale

Sembra una questione davvero banale che, in realtà, nasconde diversi profili di problematicità che si appalesano soprattutto nel caso in cui l’affectio coniugalis venga meno.

Capita infatti che in caso di separazione o divorzio, il coniuge che ha donato il denaro ne pretenda la restituzione ma c’è da chiedersi se tale condotta sia legittima o se, invece, il coniuge che nel corso del matrimonio è stato così generoso, si ritrovi poi con in mano un pugno di mosche.

In linea di massima, le donazioni effettuate tra coniugi nel corso del matrimonio non devono essere restituite, a prescindere dai motivi che hanno effettivamente condotto alla fine dell’unione.

Ciò significa che, anche nel caso in cui il coniuge donatario abbia tenuto comportamenti illegittimi suscettibili di far ricadere in capo allo stesso l’addebito della separazione, il donante non potrà sperare di vedersi restituire le somme.

Va infatti detto che, tendenzialmente, l’unica possibilità per il coniuge donante di chiedere la restituzione delle somme si avrà nel caso in cui non siano state rispettate le forme della donazione stessa.

Sul punto, tuttavia, occorre evidenziare anche un diverso orientamento della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi circa la qualificazione o meno come “donazione” della somma di denaro consegnata da un coniuge all’altro a ridosso della crisi coniugale.

Il caso è il seguente. In una coppia sull’orlo della crisi, il marito chiede un finanziamento al fine di poter fornire alla moglie il denaro necessario per procedere all’acquisto di un’autovettura.

Poco dopo, però, la coppia “scoppia” e l’uomo chiede la restituzione delle somme versate.

La donna non ci sta ed eccepisce che quelle somme le sono state donate dal marito per solidarietà familiare e che, pertanto, non devono essere restituite.

I Giudici, tuttavia, la pensano diversamente ed evidenziano come lo stato di crisi in cui la coppia già versava al momento del finanziamento non è compatibile con la “solidarietà familiare” addotta dalla donna quale causa del conferimento in denaro, che dunque non può essere qualificato come donazione.

Questa conclusione, messa a sistema con il principio dell’inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, porta a ritenere perfettamente legittima, e quindi accoglibile, la richiesta di restituzione formulata dall’uomo.

COSA NE PENSO IO?

Credo che sia importante nella vita essere sinceri ed obbiettivi, tanto con sé stessi quanto con gli altri, anche se ciò comporta il dover dare o fare qualcosa.

Nel caso esaminato, i Giudici hanno ritenuto che la sussistenza di una situazione di crisi fosse incompatibile, e di per sé sufficiente ad escludere, lo spirito di solidarietà e liberalità fondante una donazione.

Vicende come quella descritta ci ricordano quanto sia sottile il confine tra affetti e obbligazioni giuridiche, un motivo in più per affrontare con consapevolezza e prudenza anche gli aspetti economici della vita di coppia, senza dare mai nulla per scontato.

Avv. Fulvia Fois



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