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Femminicidio: approvata definitivamente la proposta di introduzione di un reato ad hoc

Care lettrici e cari lettori, sono trascorsi solo pochi giorni dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne– che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato ricorrere il25 novembre di ogni anno – ma devo segnalarvi un’importantissima novità.

Nell’ottica di implementare la tutela delle donne e di contingentare il tristemente noto fenomeno del femminicidio, qualche mese fa era stata proposta l’introduzione di un’apposita fattispecie di reato in caso di femminicidio.

La proposta, in particolare, era quella di inserire un nuovo articolo del Codice Penale che prevedesse la pena dell’ergastolo per chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.

Ebbene, la proposta, già approvata a luglio dal Senato, è stata definitivamente approvata anche dalla Camera dei Deputati.

A fronte di ciò, viene introdotto nel Codice Penale il nuovo articolo 577-bis il quale al primo comma prevede che “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo”.

Da una prima lettura del testo, emerge in modo evidente come la nuova previsione del Codice penale miri a porre l’accento sul carattere morboso che caratterizza i numerosi casi di femminicidio di cui troppo spesso sentiamo parlare e che si distinguono proprio per il fatto che l’uccisione della vittima avviene come estremo atto di imposizione da parte del carnefice.

Altro elemento meritevole di attenzione è il fatto che il nuovo art. 577-bis del Codice Penale disciplina puntualmente anche la pena da irrogare nel caso in cui venga riconosciuta la sussistenza di una o più circostanze attenuanti.

La norma infatti dispone che in caso di riconoscimento di una sola circostanza attenuante o un’attenuante prevalente su aggravanti, la pena non può essere inferiore a 24 anni.

Se le attenuanti riconosciute, invece, sono più di una, allora la pena non può comunque essere inferiore ad anni 15.

Questa, tuttavia, non è l’unica novità.

Il disegno di legge introduttivo del reato di femminicidio interviene anche in materia di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking e revenge porn prevedendo un aggravamento di pena quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Tra le novità, inoltre, è stato previsto un sostegno economico e psicologico non solo per gli orfani di femminicidio ma anche per tutti i figli di donne vittime di tentato femminicidio la cui salute psico-fisica è stata talmente compromessa da non riuscire più a prendersi cura della famiglia.

COSA NE PENSO IO?

L’introduzione dell’articolo 577-bis c.p. è un passo avanti giuridicamente e simbolicamente fondamentale.

È chiaro però che la sola introduzione della norma non basta: serve che le istituzioni, le forze dell’ordine, i servizi di tutela e protezione interpretino e applichino concretamente la legge.



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