Figlia iscritta all’università privata: il padre è obbligato a contribuire con il 50% della retta?
Figlia iscritta all’università privata: il padre è obbligato a contribuire con il 50% della retta?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema nella divisione delle spese di coppie separate relativo alla retta universitaria
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un argomento molto interessante inerente le spese per i figli e, in particolare, le tasse universitarie.
Quando una coppia si separa è fondamentale individuare in modo chiaro e dettagliato quali saranno le spese da dividere, cercando di prevedere, anche con largo anticipo i possibili futuri incombenti dei propri figli (spese per la patente, motorino, minicar, vacanze da soli, università ecc…) anche se sono molto piccoli.
Una questione da sempre molto dibattuta riguarda le spese per le rette universitarie e, in particolare, la qualificazione delle stesse come spese ordinarie o straordinarie, aspetto che di certo la giurisprudenza non ha aiutato a risolvere.
La maggior parte dei protocolli adottati dai singoli Tribunali italiani, infatti, qualifica le tasse universitarie come spese straordinarie, distinguendole poi in spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo – se devono essere sostenute per la frequentazione di istituti pubblici – ovvero che richiedono necessariamente il preventivo accordo tra i genitori nel caso in cui il figlio frequenti un’università privata.
Sul punto, tuttavia, la Corte di Cassazione ha sollevato qualche perplessità, arrivando ad affermare che i costi sostenuti dai genitori separati o divorziati per l’istruzione universitaria del figlio (tasse di iscrizione, retta del collegio e libri di testo) rientrano a tutti gli effetti tra le spese ordinarie.
Secondo i giudici, infatti, si tratta di spese del tutto prevedibili, non eccezionali e quantificabili in anticipo, caratteri che le rendono tali da poter essere ricomprese nel mantenimento ordinario, potendo considerarsi la formazione universitaria del figlio come un bisogno ordinario dello stesso (Cass. Civ., 34100/2021).
Questa ricostruzione è stata tuttavia sorpassata da un’altra recentissima pronuncia della Corte di Cassazione relativa al caso di un padre chiamato a corrispondere il 50% delle spese per la retta dell’università privata della figlia, pur non potendo far fronte alla spesa e pure se l’università era stata scelta unilateralmente dall’ex moglie senza una preventiva concertazione.
La Corte, ricordando che debbono essere qualificate come spese straordinarie quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli (tra cui, quindi, pare di capire, anche le rette per le università – almeno private) afferma poi che la quota di ripartizione delle spese straordinarie tra genitori deve essere determinata tenendo conto delle sostanze patrimoniali e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun genitore, non potendo dunque essere determinate nella misura fissa del 50% ciascuno.
La Corte prosegue poi affermando che qualora sia mancato il preventivo accordo tra i genitori, e il genitore non interpellato si rifiuti di contribuire, la decisione spetterà al Giudice il quale dovrà effettuare una duplice valutazione verificando, da un lato, la rispondenza della spesa all’interesse del figlio e, dall’altro, la sostenibilità della stessa in base alle condizioni economiche del genitore.
COSA NE PENSO IO?
Credo che anche se, secondo quanto riportato dalla Cassazione, non è sempre configurabile a carico del genitore collocatario un vero e proprio onere di informazione e preventiva concertazione con l’altro genitore, sia assolutamente essenziale, nel preminente interesse dei propri figli, rendere l’altro genitore (che in ugual modo si deve impegnare per informarsi) il più presente possibile nella vita dei propri figli, anche con riguardo alle scelte di vita degli stessi, instaurando un dialogo che, con ogni probabilità, apporterà beneficio a tutti ed eviterà inutili scontri.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois