Figlio in comune, genitori separati, uno si trasferisce. Che succede?
Figlio in comune, genitori separati, uno si tasferisce. Cosa succede?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois sulla impossibilà di vedere ul figli a causa del trasferimento dell'ex coniuge. Cosa fare?
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio rispondere ad un quesito che mi viene spesso posto da parte di genitori separati e divorziati, che non sono collocatari prevalenti dei figli minori.
Quando i figli sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, viene disposto il collocamento prevalente degli stessi presso la casa paterna o materna, mentre per l’altro genitore – detto non collocatario – sono stabiliti tempi e i modi in cui potrà esercitare il diritto di visita.
Quello che, tuttavia, preoccupa davvero tantissimi genitori non collocatari, è la possibilità che l’altro genitore possa trasferirsi, magari a centinaia di chilometri di distanza, per cogliere un’opportunità lavorativa o per stare più vicino ai propri familiari, portando con sé i figli e così pregiudicando di fatto l’esercizio del diritto di visita.
La domanda è chiara: cosa succede se l’altro genitore è contrario al trasferimento? È possibile opporsi e così impedire l’allontanamento?
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Per rispondere in merito è opportuno, in primo luogo, chiarire che ciascun genitore è libero di trasferirsi e spostare la propria residenza ove ritiene più opportuno, fermo restando l’obbligo di informare tempestivamente l’altro fornendogli tutte le informazioni in merito alla nuova residenza.
Ma allora il genitore che non è d’accordo non può fare nulla per impedire il trasferimento?
In realtà sì.
Come spesso accade in caso di disaccordo incontrastabile tra mamma e papà, la decisione in merito al trasferimento potrà essere rimessa ad un Giudice che deciderà tenendo conto del preminente interesse del minore.
Ecco allora che il genitore interessato potrà rivolgersi al Tribunale affinché, ascoltati entrambi i genitori e, se possibile, anche il minore, assuma la decisione maggiormente rispettosa dell’interesse di quest’ultimo.
Ma quali sono i criteri che il Giudice è chiamato a valutare e a porre alla base della propria decisione?
Secondo la Cassazione, il Giudice deve considerare innanzitutto l’interesse del minore a mantenere invariata la propria residenza intesa quale centro di interessi e di relazioni affettive, mettendola a sistema con l’interesse al trasferimento del genitore richiedente, nonché con i motivi fondanti l’opposizione dell’altro genitore, operando un giudizio di bilanciamento tra questi fattori.
COSA NE PENSO IO?
Credo che nel valutare l’opportunità o meno di un trasferimento sia necessario considerare attentamente, oltre ad eventuali difficoltà nel breve periodo, anche possibili danni e pregiudizi che il trasferimento stesso potrebbe determinare al minore.
Il rischio, infatti, è quello di operare un giudizio di bilanciamento che, tuttavia, non sempre riesce, andando inevitabilmente a sacrificare il diritto alla bigenitorialità del minore e di pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di quest’ultimo con il genitore non collocatario.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois