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Il coniuge può rinunciare al mantenimento già durante il matrimonio?

Il coniuge può rinunciare al mantenimento già durante il matrimonio?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema degli accordi prematrimoniali tra futuri marito e moglie che prevedono la rinuncia dell'assegno di mantenimento in caso di separazione o divorzio

 

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un aspetto peculiare del diritto al mantenimento del coniuge in caso di separazione, in particolare con riguardo la possibilità, per il coniuge che ha diritto a percepirlo, di rinunciarvi sin da prima del matrimonio o durante lo stesso.

Innanzitutto occorre ricordare che l’assegno di mantenimento nell’ambito della separazione, altro non è che una somma di denaro riconosciuta al coniuge economicamente più debole affinché possa provvedere al proprio sostentamento. Si tratta di un tema molto dibattuto e fonte di inesauribili controversie e domande, tra cui, per l’appunto, anche quella relativa alla rinunciabilità dello stesso.

Se, infatti, l’assegno di mantenimento per i figli è irrinunciabile, ci si è chiesti se invece il coniuge avente diritto possa rinunciare, magari anzi tempo, al percepimento dello stesso.

Sul punto occorre ricordare che, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, il nostro ordinamento non riconosce i cosiddetti accordi prematrimoniali, ovvero gli accordi con cui i coniugi determinano anticipatamente le conseguenze della fine del rapporto.

Ne deriva che qualsiasi scrittura privata con cui uno dei coniugi, ancor prima del matrimonio o comunque anche quando l’unione coniugale va a gonfie vele, si impegna a rinunciare all’assegno è privo di rilevanza.

Nonostante ciò, va detto che i coniugi hanno comunque la possibilità di disciplinare i propri rapporti patrimoniali e ciò potrà avvenire nell’ipotesi in cui tra i due sia in atto una crisi coniugale, a fronte della quale marito e moglie potranno determinare consensualmente gli effetti che la separazione avrà sulle rispettive condizioni economico-finanziarie, anche rinunciando alla percezione di qualsiasi somma a titolo di assegno di mantenimento, fermo restando che la rinuncia dovrà poi essere valutata dal Giudice che, messe a sistema le condizioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi, si pronuncerà in senso di accettazione o diniego della stessa.

Qualora la rinuncia avvenga in sede di separazione, il coniuge rinunciante potrà comunque cambiare idea nella successiva sede di divorzio, ove potrà chiedere che gli venga corrisposto il cd. assegno divorzile, per tale intendendosi il contributo economico da corrispondere al coniuge che non disponga di adeguati mezzi per il proprio sostentamento e non possa procurarseli.

Diversa, invece, l’ipotesi in cui la rinuncia sia stata fatta nel corso del divorzio in quanto, in questo caso, affinché il coniuge possa avanzare pretese economiche, dovrà necessariamente dimostrare che le proprie condizioni economiche sono sensibilmente mutate rispetto al momento del divorzio stesso.

COSA NE PENSO IO?

Credo che anche in questo caso sia opportuno essere concreti e non lasciarsi accecare dall’idea del “e vissero per sempre felici e contenti”.

Non è sempre così e credo che sia importante essere sempre preparati ed informati per saper fronteggiare qualsiasi eventualità e così tutelare efficacemente se stessi, anche per il futuro.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois

 



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